Trattamenti di integrazione salariale: aggiornati gli importi massimi

L’INPS riporta le misure, in vigore dal 1° gennaio 2024, degli importi massimi del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), dell’assegno di integrazione salariale del FIS (INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 25).

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, come modificato dalla Legge di bilancio 2022, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

 

In considerazione di quanto sopra, nella circolare in oggetto l’INPS ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2024, dell’importo massimo degli ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione e trattamenti di integrazione salariale).

 

Vengono indicati, tra gli altri, gli importi massimi dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

 

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS

 

L’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2024, indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della Legge n. 41/1986, che, attualmente, è pari al 5,84%, è di 1.392,89 euro (importo lordo) e di 1.311,56 euro (importo netto).

 

Questo importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della Legge n. 549/1995, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali con importi che saranno pari a: 1.671,48 euro (lordo) e 1.573,86 euro (netto).

 

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

 

Nel caso della NASpI, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione è pari a 1.425,21 euro per il 2024. L’importo massimo mensile di questa indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della Legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro.

 

Valgono la medesima retribuzione e lo stesso limite massimo anche per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

 

Indennità di disoccupazione agricola

 

Per tale indennità da liquidare nel 2024, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo massimo stabilito per tale ultimo anno, pari a 1321,53 euro.

 

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

 

Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2024 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.000 euro (articolo 1, comma 144, lettera d), Legge n. 213/2023).

 

Secondo quanto stabilito dalla sopra richiamata Legge di bilancio 2024, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno in corso non può essere di importo inferiore a 250 euro e non può superare l’importo di 800 euro.

 

Manageritalia: nuova copertura sanitaria per i Quadri

Prevista per i Quadri la nuova polizza sanitaria individuale integrativa Quas

La Cassa Sanitaria De Lellis e Assidir hanno realizzato la copertura sanitaria individuale per i quadri associati a Manageritalia, che integra le prestazioni previste ed erogate dal Quas, la cassa di assistenza sanitaria per i quadri del commercio, turismo e servizi e della distribuzione moderna organizzata, con la possibilità di estensione al nucleo familiare.
Il piano sanitario prevede due diversi livelli di prestazioni:
– la Forma Completa che offre assistenza per i ricoveri ospedalieri, l’alta diagnostica, le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici, le analisi di laboratorio, le lenti/occhiali, le protesi, il “pacchetto maternità”, le prestazioni fisioterapiche, i “pacchetti prevenzione”, le cure e gli interventi chirurgici odontoiatrici;
– la Forma Completa escluse le cure dentarie che prevede tutto, con l’esclusione delle cure odontoiatriche e ortodontiche.
La prestazione integrativa consiste nel rimborso della parte di spesa rimasta a carico del quadro successivamente al rimborso ottenuto dal Quas, o della quota a suo carico in caso di prestazione in convenzione.
Per le prestazioni a favore dei familiari è invece previsto uno scoperto del 25% su tutte le prestazioni.
I pagamenti sono effettuati trimestrale e differenziati in base al piano sanitario:
– da 547,00 euro l’anno per singolo aderente;
– da 1.640,00 euro l’anno per l’intero nucleo familiare, indipendentemente dal numero delle persone che lo compongono.

Lavoro sportivo, differiti i termini per le scritturazioni nel LUL

Ancora assente l’apposito D.P.C.M. per l’adozione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti (INL, circolare 30 gennaio 2024, n. 1).

Dopo la circolare n. 2/2023 dell’ottobre scorso, l’Ispettorato Nazionale del lavoro torna sul tema del lavoro sportivo. Questa volta l’INL si occupa dell’obbligo di tenuta del Libro unico del lavoro (LUL) per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dalla Riforma dello sport (articolo 28, comma 4, D.Lgs. n. 36/2021).

In teoria, infatti, tale obbligo può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Tuttavia l’Ispettorato rileva nella circolare in commento che il comma 5 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede l’emanazione di un apposito D.P.C.M. per l’adozione delle “disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. (…) Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l’iscrizione del libro unico del lavoro (…) può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente”.

Pertanto, l’assenza del citato D.P.C.M. non consente, dunque, di individuare con chiarezza le modalità di tenuta e scritturazione dei collaboratori coordinati e continuativi all’interno del LUL, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni (articolo 39, commi 6 e 7 del D.L. n. 112/2008).

Ne deriva che  il termine di iscrizione sul LUL, indicato in “trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento” (e cioè entro il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni intrattenute nel 2023), non può evidentemente trovare applicazione, dato che l’introduzione dello stesso termine presupponeva l’emanazione del citato D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2023.

Di conseguenza, l’Ispettorato  rinvia alla disciplina che sarà dettata dal decreto previsto dall’articolo 28, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2021 anche ai fini della individuazione di termini che, in sede di prima applicazione, dovranno essere rispettati ai fini delle registrazioni sul LUL. 

CIPL Edilizia Industria Bolzano: definito l’EVR 2024 per i dipendenti del settore

Definiti gli importi per impiegati ed operai edili per il 2024

Il 18 gennaio 2024 il Collegio Costruttori della provincia autonoma di Bolzano insieme alla Flc-Lfb Federazione lavoratori costruzioni, composta da Feneal-Sgk/Uil, Filca-Sgb/Cisl e Fillea-Agb/Cgil, e l’Usas-Sezione edili hanno sottoscritto il verbale di accordo che definisce l’importo relativo all’Elemento Variabile della Retribuzione da erogare ad operai ed impiegati del settore edile della provincia di Bolzano.
Le Parti hanno verificato l’esito positivo dei quattro indicatori dei sei previsti per il riconoscimento dell’emolumento e definito l’EVR nella misura del 100% dell’aliquota del 6% calcolata sui minimi tabellari in vigore alla data di sottoscrizione del CCNL 3 marzo 2022 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili.

Impiegati edilizia industria

EVR mensile da erogare agli impiegati
1° livello 2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello 7° livello
56,84 66,51 73,89 79,58 85,26 102,31 113,68

Operai edilizia industria

EVR orario da erogare agli operai
1° livello 2° livello 3° livello 4° livello
0,33 0,38 0,43 0,46

I contributi dei lavoratori domestici per il 2024

Forniti gli importi dovuti per l’anno in corso a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 23).

L’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per il 2024 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Di conseguenza, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare la contribuzione per questa categoria di lavoratori.

 

L’INPS segnala che restano in vigore gli esoneri previsti dall’articolo 120, commi 1 e 2, della Legge n. 388/2000, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della Legge n. 266/2005, con decorrenza 1° gennaio 2005. L’Istituto conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota complessiva.

 

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, e successive modificazioni, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

 

Infine, va ricordato che la Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha previsto, all’articolo 1, comma 286, per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

 

Pertanto, grazie a questa facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della medesima facoltà. Con la stessa decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. 

 

Di seguito si riportano alcune tabelle esposte nella circolare in commento.

 

A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012

 

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
 

fino a € 9,40

 

oltre   € 9,40

fino a € 11,45

 

 

oltre € 11,45

 

€ 8,33

 

 

€ 9,40

 

 

€ 11,45

 

€ 1,66 (0,42) (2)

 

 

€ 1,88 (0,47) (2)

 

 

€ 2,29 (0,57) (2)

 

€ 1,67 (0,42) (2)

 

 

€ 1,89 (0,47) (2)

 

 

€ 2,30 (0,57) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,06 € 1,21 (0,30) (2) € 1,22 (0,30) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 

B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

 

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota

CUAF (1)

 

fino a € 9,40

 

oltre   € 9,40

fino a € 11,45

 

 

oltre € 11,45

 

€ 8,33

 

 

€ 9,40

 

 

€ 11,45

 

€ 1,78 (0,42) (2)

 

 

€ 2,01 (0,47) (2)

 

 

€ 2,45 (0,57) (2)

 

€ 1,79 (0,42) (2)

 

 

€ 2,02 (0,47) (2)

 

 

€ 2,46 (0,57) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,06  € 1,29 (0,30) (2)  € 1,30 (0,30) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Le aliquote contributive del 2024 per gli iscritti alla Gestione separata

L’INPS si occupa della contribuzione dovuta dai lavoratori iscritti alla Gestione separata per l’anno 2024, rendendo note le aliquote contributive e l’importo del massimale e del minimale di reddito (INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 24).

L’INPS comunica le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2024 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata. 

 

Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate

 

Per il 2024, l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al 33% mentre, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota è confermata al 24%.

 

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

 

– 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;

 

– 0,22%, disposta dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della Legge n. 296/2006 (maternità);

 

– 1,31%, disposta dal comma 223 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021, che ha integrato l’articolo 15 del D.Lgs. n. 22/2015, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15-quinquies, nel quale è stato previsto l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la prestazione NASpI”. Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

 

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

 

L’INPS ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. 

 

Pertanto, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dai committenti, di cui all’articolo 2, comma 26, Legge n. 335/1995, per l’anno 2024 sono le seguenti:

Codice Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA IVS Malattia Maternità ANF Maternità ex D.M. 12.7.2007 DIS-COLL Totale
1A – 1E AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1B   SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1C   REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1D   LIQUIDATORE DI SOCIETA’   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
02   COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
03   PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI   33,00 0,50 0,22   33,72
04   AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)   33,00 0,50 0,22   33,72
05   DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
06   CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
07   VENDITORE PORTA A PORTA   33,00 0,50 0,22   33,72
09   RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)   33,00 0,50 0,22   33,72
11   COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
12   RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
13   ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)  33,00 0,50 0,22   33,72
14   FORMAZIONE SPECIALISTICA   33,00 0,50 0,22   33,72
17   CONSULENTE PARLAMENTARE   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
18   COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS N. 81/2015   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
19 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti   25,00 0,50 0,22 0,35 26,07
20 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile 33,00 0,50 0,22 1,31 35,0

Professionisti

 

Relativamente ai lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, per l’anno 2024 l’aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è fissata nella misura del 25%. Invece, l’aliquota contributiva aggiuntiva istituita dall’articolo 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale), è pari allo 0,72%.

 

L’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO) è dello 0,35% per il 2024.

 

Per i titolari di reddito autonomo di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata, per l’anno 2024, l’aliquota è confermata al 24%

 

Per i professionisti del settore sportivo dilettantistico privi di altra forma previdenziale obbligatoria, l’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS calcolata sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro. Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini dell’IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolata sul 50% dei compensi percepiti.

 

L’INPS ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi professionisti e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2023, primo e secondo acconto 2024), precisandosi che l’acconto per l’anno di imposta 2024 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2024.

 

Massimale e minimale

 

Per l’anno 2024 il massimale di reddito è pari a 119.650,00 euro e il minimale a a 18.415,00 euro.

 

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.419,6 euro.

CCNL Cooperative sociali: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsto un aumento salariale a regime di 120,00 euro per il livello medio C1, erogato in tre tranche. Istituita la quattordicesima mensilità

Dopo circa un anno di trattative il 26 gennaio 2024 è stata siglata l’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto applicabile ai lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo – Cooperative Sociali. I sindacati di categoria Fisascat-Cisl, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uiltucs-Uil, Fpl-Uil, hanno sottoscritto con le associazioni imprenditoriali di settore Confcooperative, Federsolidarietà, Legacoopsociali e Agci Solidarietà il documento, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.  
Dal punto di vista economico, l’intesa definisce un aumento salariale a regime di 120,00 euro per il livello medio C1, erogato in tre tranches:
60,00 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2024;
30,00 euro con la mensilità di ottobre 2024;
30,00 euro con la mensilità di ottobre 2025.
Con decorrenza 1° gennaio 2025 i lavoratori in forza matureranno la quattordicesima mensilità, da corrispondersi al mese di giugno di ogni anno, pari alla metà di una retribuzione mensile, con l’impegno delle parti a raggiungere il completamento della stessa nel prossimo rinnovo contrattuale. Gli addetti ai servizi educativi per l’infanzia, attualmente inquadrati al livello D1 e gli educatori socio pedagogici in possesso di qualifica, a far data dal 1° gennaio 2025, avranno inoltre diritto ad un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile del valore economico di 41,00 euro. Detto importo, a partire dal 1° settembre 2025 sarà incrementato di ulteriori 41,00 euro fino al raggiungimento del livello successivo D2 a partire dal 1° gennaio 2026.
Dal punto di vista normativo, l’accordo interviene sull’ambito di applicazione e sull’inquadramento del personale, con l’inserimento di profili aggiuntivi riguardanti l’ambito dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiare. Prevista inoltre l’istituzione di una Commissione Paritetica per individuare le linee di evoluzione e di sviluppo dell’attuale sistema di classificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti.
Per le lavoratrici e i lavoratori che svolgono servizi residenziali continuativi, ai quali è richiesta la reperibilità con il vincolo di permanenza nella struttura, è previsto il riconoscimento di un’indennità fissa mensile lorda di 77,47 euro, oltre all’indennità di 20,00 euro riconosciuta per ciascuna notte con 7 ore di reperibilità.
Il rinnovo interviene anche sui tempi di vestizione e svestizione, con il riconoscimento nell’orario di lavoro di complessivi 15 minuti da dedicare alle suddette operazioni. Al fine di incrementare le prestazioni di welfare erogate alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto, a far data dal 1° gennaio 2025, le Parti Sociali hanno definito l’incremento del contributo a carico dell’impresa di ulteriori 5,00 euro al Fondo di assistenza sanitaria integrativa. 

Fondo Est: previste nuove integrazioni per il Piano Sanitario 2024

Aggiornate le prestazioni e il piano Sanitario di Fondo Est – Unisalute 

Il Fondo Est, fondo di assistenza sanitaria integrativa del commercio, del turismo, dei servizi e settori affini, ha comunicato importanti modifiche relative al Piano Sanitario dell’anno 2024.
Vengono, innanzitutto, aggiornate le seguenti prestazioni:
– il rimborso integrale per i ticket del Servizio Sanitario Nazionale ed eliminazione della franchigia di 5,00 euro per le garanzie visite specialistiche, diagnostica e accertamenti di Pronto Soccorso;
– integrazione della garanzia Diagnostica e “Fisioterapia da patologia” con nuove voci;
– implementazione del Pacchetto rinominato “Pacchetto Riabilitazione patologie osteoarticolari”.
Ulteriori novità per il Piano Sanitario di Fondo Est – Unisalute:
– rimborso integrale per i ticket del Servizio Sanitario Nazionale ed eliminazione della franchigia dei 5,00 euro per la garanzia accertamenti diagnostici odontoiatrici;
– modifica e introduzione di nuovi pacchetti di prevenzione;
– potenziamento della garanzia ricovero medico in istituto di cura per grave evento morboso;
– aggiornamento della garanzia ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia.

Alluvione Emilia-Romagna: il calcolo della disoccupazione agricola 2023

Illustrati gli effetti della disciplina del D.L. n. 61/2023 sulle prestazioni dell’anno scorso in riferimento alla platea dei beneficiari (INPS, circolare 26 gennaio 2024, n. 22).

Nell’ambito delle misure di sostegno al reddito adottate per fronteggiare l’emergenza provocata dall’alluvione verificatasi a partire dal 1° maggio 2023, che hanno colpito numerosi territori dell’Emilia-Romagna, l’articolo 7 del D.L. n. 61/2023 ha previsto l’erogazione di un ammortizzatore sociale unico, con relativa contribuzione figurativa, nei confronti dei lavoratori subordinati del settore privato, compresi i lavoratori dipendenti del settore agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro.

In particolare, l’ultimo periodo del comma 5 del citato articolo 7 prevede l’equiparazione al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, della misura in argomento.

Pertanto, l’INPS con la circolare in commento ha illustrato gli effetti della disciplina di cui al citato comma 5 sul calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari e agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola, sul calcolo della stessa e sulla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico equiparati al lavoro.

I beneficiari

I beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola sono gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, per l’anno di competenza della prestazione, e gli operai agricoli a tempo indeterminato che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno cui l’indennità si riferisce.

Pertanto, ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola per il 2023, e ai fini del calcolo della stessa con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023, è richiesto che gli operai agricoli a tempo determinato risultino effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2023.

In relazione agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel corso dell’anno 2023, ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento, è richiesto che nel medesimo anno abbiano prestato almeno un giorno di effettivo lavoro.

Il requisito contributivo

L’equiparazione al lavoro dei periodi di fruizione dell’integrazione al reddito è prevista dal comma 5 dell’articolo 7 del D.L. n. 61/2023, per i lavoratori del settore agricolo, “ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola”.

L’interpretazione meramente letterale della norma comporterebbe l’applicazione del beneficio in argomento ai soli fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola e, pertanto, inciderebbe esclusivamente sulle prestazioni di disoccupazione agricola spettanti ai richiedenti che siano in possesso dei requisiti normativamente previsti, con particolare riferimento al requisito contributivo pari a 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente.

Resterebbero, pertanto, esclusi dal beneficio i lavoratori agricoli che, in conseguenza dell’emergenza alluvionale, hanno svolto nel 2023 un numero di giornate di lavoro effettivo che, sommate ai periodi di lavoro del 2022, non raggiungono le 102 giornate di lavoro totali richieste quale requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola.

Tuttavia, al fine di garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori interessati, l’INPS applicherà il beneficio  anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

Pertanto, i periodi di fruizione della misura in argomento saranno equiparati al lavoro anche ai fini della ricerca del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023.

Il calcolo della disoccupazione agricola 2023

Ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2023, alle giornate di lavoro effettivo prestato dai lavoratori interessati saranno aggiunti i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico disciplinato dall’articolo 7 del D.L. n. 61/2023.

Dato che l’indennità di disoccupazione agricola può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non superi per il 2023 il limite di 182 giornate.

Superato questo limite, il beneficio viene neutralizzato. Ciò in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola non può superare il limite di capienza delle 365 giornate con riferimento all’anno 2023.

Retribuzione di riferimento

In relazione alla misura dell’indennità di disoccupazione agricola, per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e figure equiparate, l’importo erogato è pari al 40% della retribuzione. A titolo di contributo di solidarietà dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino ad un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) l’indennità spetta in misura pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.

Per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico, l’INPS utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per ilo stesso ammortizzatore.

Al riguardo, il comma 1 del richiamato articolo 7 prevede che la misura di sostegno spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato, per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, è di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.lgs. n. 148/2015.

Pertanto, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2023 sarà pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di ammortizzatore sociale unico fruiti in conseguenza dell’emergenza alluvionale

Infine, l’INPS ha comunicato che per consentire il calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023 secondo le modalità descritte, la procedura di liquidazione sarà opportunamente implementata.

 

L’adeguamento del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento

L’INPS fornisce le prime indicazioni in merito all’adeguamento del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (INPS, messaggio 26 gennaio 2024, n. 370). 

Le disposizioni contenute nel D.I. del 15 novembre 2023 sono entrate in vigore lo scorso 27 gennaio 2024 e adeguano la disciplina del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento alla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla Legge n. 234/2021, e successive modificazioni.

 

Il Fondo eroga una prestazione di assegno di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria.

 

Possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale i datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

 

Destinatari della prestazione sono anche i lavoratori a domicilio e coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, mentre sono esclusi i dirigenti.

 

Per tutti i predetti soggetti beneficiari è richiesta un’anzianità di lavoro effettivo di almeno 30 giorni, anche non continuativi e cumulabili in diversi contratti di lavoro con il medesimo datore di lavoro, alla data della domanda di concessione del trattamento.

 

Le domande potranno essere presentate per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 12 gennaio 2024.

 

Il requisito dimensionale e l’aliquota di contribuzione

 

Il citato decreto interministeriale ha anche previsto (articolo 14, comma 1, lettera a)) una nuova formulazione dell’ammontare dell’aliquota ordinaria di contribuzione – differenziata in base al relativo requisito dimensionale del datore di lavoro – calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni.

 

Pertanto, a partire dal periodo di paga di gennaio 2024, il contributo ordinario da versare, sempre nella misura di due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, è pari a:

 

0,50% per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti;

 

0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5,1 a 15 dipendenti;

 

0,90% per i datori di lavoro che che occupano più di 15 dipendenti.

 

Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo, che operano con più posizioni contributive e realizzano i suddetti requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne comunicazione alle strutture territoriali dell’INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei codici di autorizzazione “6G” (Azienda con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che opera su più posizioni) e “2C” (Azienda con più di 15 dipendenti, che opera su più posizioni).

 

Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro.