CCNL Istruzione e ricerca: proseguono le trattative di rinnovo

Importanti novità per i Dirigenti del settore

Svoltosi lo scorso 31 gennaio il secondo incontro relativo al rinnovo del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 comprendente i Dirigenti scolastici ed AFAM, i Dirigenti universitari nonché quelli di Ricerca.
Nel corso dell’assemblea, le OO.SS. si sono espresse sui primi tre titoli della bozza di testo normativo, precisamente:
Titolo 1° – Disposizioni generali;
Titolo 2° – Relazioni sindacali;
Titolo 3° – Disposizioni comuni sugli istituti normativi ed economici.
Il testo del Titolo 1° e del Titolo 2° risulta essere quello del precedente CCNL  2016-2018, invece, nel testo del Titolo 3° sono state introdotte novità quali l’estensione ai dirigenti del lavoro svolto in modalità agile e l’introduzione della figura del Dirigente Mentor con almeno 15 anni di anzianità che va ad affiancare il neo Dirigente nei primi due anni di servizio.
In merito al sistema delle relazioni sindacali si è richiesto il ripristino delle linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza, stress lavoro-correlato, nonché le misure per garantirne l’attuazione.
Si domanda altresì un confronto sul ruolo del dirigente, nonché sulla definizione del ruolo di docente in ragione dell’assenza di disposizioni contrattuali specifiche; ed inoltre la determinazione della retribuzione dei dirigenti scolastici e Afam correlata alla graduazione delle posizioni dirigenziali oggetto del confronto.
E’ stata poi accolta la proposta riguardante l’eliminazione del periodo di 4 mesi predisposti ogni anno e relativi ai giorni di assenza esclusi dal periodo di comporto in caso di effetti collaterali delle terapie salvavita che comportano l’incapacità di svolgere la prestazione lavorativa, nonché l’affiancamento del Dirigente Mentor al neo Dirigente nei primi due anni di incarico. In quest’ultimo caso, per i Dirigenti scolastici si deve valutare la relazione tra il Mentor e il docente tutor per l’individuazione dei compensi da attribuire alla funzione svolta.
Per quanto riguarda la parte economica si assiste alla proposta da parte delle OO.SS. di aumenti retributivi per i Dirigenti scolastici e Afam, Dirigenti università, Dirigenti ricerca di prima e seconda fascia come di seguito riportato.
Dirigenza scolastica e Afam (computati sulla base del salario dei dirigenti al 31 dicembre 2018)
– dal 1° gennaio 2019: 84,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2020: 130,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2021: 135,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione tabellare ed in aggiunta 60,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
Altre risorse vengono versate nel Fondo Unico Nazionale in misura pari a 60,00 euro mensili lordi, ossia 46,00 euro dalle risorse contrattuali e 14,00 euro previste da norme generali, destinati ad aumentare la retribuzione che, a partire dall’anno scolastico 2023-2024, viene definita annualmente in sede di contrattazione integrativa nazionale.
Dirigenza università
– dal 1° gennaio 2019: 97,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1°gennaio 2020: 130,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare ed in aggiunta la somma di 21,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2021: 135,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare ed in aggiunta, l’importo di 60,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
Ulteriori risorse vengono versate nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia pari a 85,00 euro mensili lordi.
Dirigenza ricerca prima fascia
– dal 1° gennaio 2019: 165,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2020: 170,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare. Viene altresì aggiunta la somma di 86,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2021: 170,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare e 170,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
Ulteriori risorse convergono nel Fondo per il finanziamento retributivo di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia in misura pari a 137,00 euro mensili lordi.
Dirigenza ricerca seconda  fascia
– dal 1° gennaio 2019: 112,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1°gennaio 2020: 130,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare e 43,00 euro lordi mensili per tredici mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2021: 135,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare e 60,00 euro lordi mensili per tredici mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
In aggiunta, ulteriori risorse sono versate al Fondo per il finanziamento salariale di posizione dei dirigenti di seconda fascia pari ad una media di 126,00 euro mensili lordi.

Da ultimo le OO.SS. comunicano che è stata fissata la prossima riunione per il 15 febbraio 2024.

CCNL Piloti di Elicotteri: raggiunto l’accordo sull’adeguamento salariale

Le Parti Sociali sono giunte ad un accordo per un primo riconoscimento salariale per i dipendenti del settore, che hanno un contratto scaduto da oltre venti anni

Dopo una lunga trattativa e quattro azioni di protesta nazionale portate avanti con lo strumento dello sciopero virtuale, le Parti Sociali sono giunte ad un accordo per un primo riconoscimento salariale per i piloti di elicottero, i quali hanno un contratto scaduto da oltre venti anni. L’accordo raggiunto, affermano le Parti, rappresenta il preambolo per l’avvio della trattativa per il rinnovo del contratto di settore, che possa tener conto delle variazioni della normativa degli ultimi 20 anni, con un notevole aumento di profili professionali richiesto oltre ai diversi impieghi prima non previsti dalla professione, di cui la categoria dei piloti di elicottero si è fatta via via carico.
L’adeguamento economico ottenuto è da considerare, affermano le OO.SS., solo un anticipo sul rinnovo previsto nei prossimi 6 mesi, che andrà a completare la rivalutazione salariale della categoria.

CIPL Edilizia Artigianato Bolzano: stabiliti gli importi dell’EVR 2024

Le Parti hanno definito gli importi da erogare per impiegati ed operai del settore edile-artigiano

Il 24 gennaio scorso, le Parti sociali Lvh.apa-Confartigianato imprese, Cna/Shv-Unione provinciale artigiani e Pmi e le Sigle sindacali Asgb Bau, Feneal-Uil Tnaa; Filca-SgbCisl e Fillea/Gbh-Cgil/Agb hanno sottoscritto il verbale di accordo per il pagamento relativo all’elemento variabile della retribuzione nel settore artigiano edile Pmi della provincia di Bolzano.
Da un confronto dei parametri presi in esame per valutare l’erogazione dell’EVR per l’anno 2024 ne sono risultati positivi tre su cinque e, sulla scorta di quanto emerso, la misura relativa all’emolumento è pari al 90% dell’importo originario. Pertanto, le Parti hanno stabilito che il pagamento dell’EVR è nella misura pari al 5,40% dei minimi di paga base in vigore all’1° gennaio 2024.

EVR Impiegati Edilizia Artigianato

EVR
Livello Paga base al 1° gennaio 2024

Importo mensile

EVR EVR dal 1° gennaio 2024

Importo mensile

1.993,46 € 5,40% 107,65 €
1.777,08 € 5,40% 95,96 €
1.481,04 € 5,40% 79,98 €
1.380,98 € 5,40 % 74,57 €
1.283,72 € 5,40% 69,32 €
1.153,65 € 5,40 % 62,30 €
987,30 € 5,40% 53,31 €

EVR Operai Edilizia Artigianato

EVR
Livello Paga base al 1° gennaio 2024

Importo orario

EVR EVR dal 1° gennaio 2024

Importo orario

7,98 euro 5,40% 0,43 euro
7,42 euro 5,40% 0,40 euro
6,67 euro 5,40% 0,36 euro
5,71 euro 5,40% 0,31 euro

L’EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Per gli impiegati mensilizzati l’erogazione dell’EVR avviene a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l’azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni. L’importo deve essere riproporzionato in base alla percentuale part-time del dipendente.

CCNL Alimentari Cooperative: aperta la trattativa per il rinnovo

Le richieste dei Sindacati sono l’aumento dei minimi di 300,00 euro, la riduzione dell’orario di lavoro di lavoro a 36 ore settimanali e potenziamento del welfare 

Il 31 gennaio è iniziata la trattativa per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, scaduto lo scorso 30 novembre.
Le Segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno illustrato la piattaforma unitaria alla parti datoriali, mettendo innanzitutto in evidenza la crescita del settore alimentare soprattutto per quanto riguarda l’export, il fatturato, la produttività e l’occupazione. 
A tal proposito, è stato richiesto un aumento dei salari minimi di 300,00 euro e una riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore, con l’obiettivo di migliorare  le esigenze di vita e quelle professionali.
E’ stata, inoltre, evidenziata la necessità di intervenire sul mercato del lavoro, con l’obiettivo di contrastare forme di precarietà, di potenziare le misure di welfare contrattuale, di incrementare le tutele inerenti alla salute e sicurezza del lavoratore.
Fissati, anche, i prossimi appuntamenti per il 22 febbraio, il 13 marzo in sede tecnica e il 27 marzo in plenaria.

CCNL Terziario (Sistema Commercio – Confsal): prorogato il contratto fino al 2026

Al fine di garantire una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico le Parti Sociali hanno definito la proroga del contratto

Il 29 dicembre 2023 si sono incontrati la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti – Sistema Impresa (già Sistema Commercio e Impresa), Aifos – Associazione ltaliana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro, e la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato – Fesica Confsal, con l’assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori – Confsal, per definire il rinnovo del contratto per i dipendenti del terziario, commercio, distribuzione e servizi del 1° luglio 2013.
Vista la scadenza del contratto, le Parti Sociali al fine di garantire alle imprese ed ai lavoratori del settore una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico, si sono incontrate per il rinnovo dello stesso. Tra i soggetti stipulanti si è aggiunta anche l’Associazione Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro – Aifos, in qualità di associazione operante nel campo delle attività formative inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Pertanto è stata definita la sostituzione dell’art. 235 come segue: “1. Il presente contratto decorre dal 1° maggio 2023 e avrà scadenza al 30 aprile 2026. 2. Le parti, alla luce del condiviso principio di ultravigenza, concordano che il contratto si intenderà rinnovato per ulteriori tre annualità se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a/r. In caso di disdetta, il contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale. 3. Le parti s’impegnano reciprocamente ad incontrarsi ogni sei mesi al fine di monitorare in modo costante I’evoluzione della situazione nel settore e per valutare eventuali modifiche ed integrazioni, anche alla luce della prossima uscita degli accordi Stato – Regioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

Incumulabilità tra pensioni e redditi da lavoro

L’INPS ricorda che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro, la pensione verrà sospesa e le mensilità pagate indebitamente saranno recuperate (INPS, comunicato 30 gennaio 2024).

L’INPS provvede a informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

 

In particolare, per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente, sia da lavoro autonomo. 

 

È dunque previsto un obbligo di comunicazione: infatti, i pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.

 

Un’eccezione a tale regime di incumulabilità è prevista per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui.

 

A tal proposito l’Istituto precisa che ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Esonero contributivo lavoratrici madri: le indicazioni per gli adempimenti

Fornite le istruzioni per la gestione degli obblighi previdenziali connessi alla misura (INPS, 31 gennaio 2024, n. 27).

Con la circolare in argomento, l’INPS ha illustrato le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla  misura di esonero contributivo lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Infatti, la Legge di bilancio 2024 (Legge n, 213/2023, articolo 1, comma 180) ha previsto questa misura per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 a favore di queste lavoratrici, riconoscendo uno sgravio del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 181 della Legge di bilancio, l’esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Assetto e misura dell’esonero

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è pari a 250 euro (3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Le istruzioni operative

Le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di 2 o 3 figli.

I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni riportate nella circolare in commento. Tuttavia, resta fermo che, qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’INPS le informazioni relative ai codici fiscali, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare.

L’Istituto comunicherà la disponibilità di tale applicativo sul suo portale istituzionale con la pubblicazione di un apposito messaggio.

L’esonero in argomento spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.

Infine la circolare in questione riporta le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPa>, <PosAgri> del flusso Uniemens.

Settore agricolo: le aliquote contributive per il 2024

L’INPS comunica le aliquote contributive applicate, per l’anno 2024, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura che impiegano operai a tempo indeterminato, a tempo determinato e lavoratori occasionali agricoli (INPS, circolare 31 gennaio 2024, n. 26).

In materia contributiva, relativamente alle aziende che svolgono la loro attività nel settore agricolo, bisogna fare riferimento a quanto stabilisce il D.Lgs. n. 146/1997, all’articolo 3, comma 1, ove è previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.

 

Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

 

Per l’anno 2024, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 30,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

 

Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale

 

L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla Legge n. 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali.

 

Pertanto, anche per l’anno 2024, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

 

Prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAGRI)

 

Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) viene effettuato mediante l’applicazione delle aliquote previste per i lavoratori con contratto a tempo determinato (OTD) assunti dalla generalità delle aziende agricole, con l’applicazione della misura stabilita al comma 352 dell’articolo 1, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), ossia l’aliquota è determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della Legge n. 220/2010, per i territori svantaggiati.

 

Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2024 per gli operai agricoli dipendenti

 

Le aliquote INAIL non hanno subito variazioni e, dunque, restano fissate nelle seguenti misure:

 

10,1250% per assistenza infortuni sul lavoro;

 

3,1185% per addizionale infortuni sul lavoro.

 

Agevolazioni a favore del datore di lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024

 

Descrizione del territorio Agevolazione Dovuto
Territorio non svantaggiato 0 100%
Territorio svantaggiato 68% 32%
Territorio particolarmente svantaggiato (ex zona montana) 75% 25%

CCNL Legno Industria: con la sottoscrizione dell’accordo stabiliti nuovi minimi retributivi

 

Dal 1° gennaio 2024 sono previsti nuovi minimi retributivi sulla base dell’adeguamento IPCA 2023 

Le Sigle sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Federlegno hanno sottoscritto, il 30 gennaio scorso, il verbale di accordo che stabilisce l’incremento dei minimi retributivi per il recupero dell’inflazione per l’anno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024. L’accordo riguarda 200mila addetti e indica gli aumenti basati sul modello a “doppia pista salariale” con l’adeguamento all’indice IPCA non depurata dei costi energetici.
Sulla base delle quota prevista del 5,9% (dati Istat), è previsto un ulteriore aumento della retribuzione al parametro 140 (AC1/AS2) dell’importo di 124,71 euro. Il valore, sommato ai 143,80 euro erogati a luglio 2023, dà un importo totale di oltre 260,00 euro di aumento in un anno di vigenza contrattuale, in attesa dell’ulteriore verifica a gennaio 2025. Nel verbale viene precisato che gli incrementi relativi al mese di gennaio vengono erogati con la retribuzione di febbraio 2024.

Categoria Parametro Minimi al 31.12.2023 3 Scatti Montante Incrementi dall’1.1.2024 Minimi dall’1.1.2024
AD3 210 2.872,45 44,31 2.916,76 172,09 3.044,54
AD2 205 2.818,22 44,31 2.862,53 168,89 2.987,11
AD1 195 2.704,78 41,76 2.746,54 162,05 2.866,83
AC5 185 2.592,29 39,21 2.631,50 155,26 2.747,55
AC4 170 2.423,62 35,76 2.459,38 145,10 2.568,73
AC3/AC2/AS4 155 2.254,82 32,37 2.287,19 134,94 2.389,76
AS3 147,5 2.170,96 30,66 2.201,62 129,91 2.300,87
AC1/AS2 140 2.084,81 28,98 2.113,79 124,71 2.209,52
AE4/AS1 134 2.017,57 27,27 2.044,84 120,65 2.138,22
AE3 126,5 1.933,34 26,40 1.959,74 115,62 2.048,97
AE2 119 1.848,59 25,59 1.874,18 110,58 1.959,16
AE1 100 1.635,92 23,85 1.659,77 97,93 1.733,85

I minimi sopra indicati sono comprensivi di paga base, contingenza ed Edr non conglobati. 
IPCA anno 2023 +5,9% (Fonte ISTAT). 

CIPL Edilizia Artigianato Umbria: stabilito l’EVR per il 2024

Per il 2024 le Parti Sociali hanno definito l’EVR nella misura del 4%

Il 23 gennaio 2024 la CNA Costruzioni Umbria, la Anaepa Confartigianato Umbria e la Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Fenal-Uil hanno proceduto al raffronto dei cinque
parametri territoriali su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.
Hanno, pertanto, preso a riferimento i seguenti parametri:
– numero lavoratori iscritti alle Casse Edili di Perugia e Terni;
– monte salari denunciato alle Casse Edili di Perugia e Terni;
– ore dichiarate alle Casse Edili di Perugia e Terni;
– ore di formazione pro capite complessive;
– massa salari su ore dichiarate alle Casse Edili di Perugia e Terni.
Esaminati i dati forniti relativi ai trienni 2021-2023 e 2020-2022, le parti hanno stabilito che tutti i cinque parametri hanno conseguito un valore positivo, definendo l’EVR nella misura del 4%.
Di seguito gli importi.

Tabella Calcolo EVR — Integrativo Regionale – 2024 OPERAI    
Livelli Minimo EVR
4 7,66 euro 0,31 euro
3 7,12 euro 0,28 euro
2 6,40 euro 0,26 euro
1 5,48 euro 0,22 euro
Tabella Calcolo EVR — Integrativo Regionale – 2024 IMPIEGATI    
Livelli Minimo EVR
7 1.911,46 euro  76,46 euro
6 1.705,08 euro 68,20 euro
5 1.421,04 euro 56,84 euro
4  1.325,38 euro 53,02 euro
3 1.231,72 euro 49,27 euro
2 1,107,65 euro 44,31 euro
1 947,30 euro 37,89 euro