Operatori servizi pubblica utilità: modalità di comunicazione codici identificativi univoci contrattuali

L’Agenzia delle entrate ha apportato modifiche al provvedimento n. 527125/2018 riguardo alle modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che erogano i servizi di pubblica utilità (Agenzia delle entrate, provvedimento 27 giugno 2024, n. 278182).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, n. 89757, successivamente sostituito dal provvedimento n. 433608/2022, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni.

Sulla base delle suddette regole tecniche, le fatture elettroniche sono scartate dal SdI nel caso in cui non riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria.

 

Il D.L. n. 119/2018 ha introdotto, poi, specifiche disposizioni per consentire agli operatori che offrono servizi di pubblica utilità di poter emettere fatture elettroniche nei confronti dei consumatori finali con i quali siano stati stipulati contratti anteriormente al 1° gennaio 2005 e dei quali non sia stato possibile identificare il codice fiscale.

Il provvedimento n. 527125/2018, infine, ha dato attuazione alle suddette disposizioni, prevedendo che gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità comunicano all’Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci contrattuali, che possono essere utilizzati in luogo del codice fiscale per compilare la fattura elettronica da trasmettere al Sistema di interscambio. Tale provvedimento stabilisce che la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali, firmata digitalmente dal soggetto legittimato, è trasmessa mediante PEC almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche nelle quali sono riportati i predetti codici identificativi.

 

Ciò premesso, con il nuovo provvedimento n. 278182/2024, l’Agenzia ha stabilito che, a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito istituzionale dell’Agenzia, la comunicazione venga effettuata esclusivamente mediante il nuovo servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, con l’obiettivo di semplificare il processo di trasmissione per gli operatori che erogano i servizi di pubblica utilità ed al tempo stesso di ottimizzare l’acquisizione dei codici identificativi univoci contrattuali da parte dell’Agenzia delle entrate.

Apre lo sportello di INVITALIA per Contratti di sviluppo Net Zero, Rinnovabili e Batterie

Dal 27 giugno 2024 le imprese possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno degli investimenti volti al rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo (INVITALIA, comunicato 26 giugno 2024)

Con il Decreto del 14 giugno 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha previsto a partire dal 27 giugno 2024 l’apertura di un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo.

 

Tale Decreto MIMIT ha disciplinato le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M1C2 Investimento 7 “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche” del PNRR e, in particolare, del sottoinvestimento 1 nella parte che prevede il sostegno agli investimenti privati per il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica.

Il medesimo decreto ha disciplinato, altresì, le modalità di utilizzo delle risorse non già impiegate per il sostegno di investimenti coerenti con le finalità della Misura M2C2 – Investimento 5.1 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie” del medesimo PNRR.

 

Le agevolazioni sono destinate a sostenere progetti di sviluppo industriale e di tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, con costi ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, realizzati da una o più imprese, finalizzati al rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica quali:

  • le batterie;

  • i pannelli solari;

  • le turbine eoliche;

  • le pompe di calore;

  • gli elettrolizzatori;

  • i dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCUS).

I programmi di sviluppo possono, altresì, concernere:

– la produzione dei componenti chiave, riportati all’allegato n. 1 del Decreto, e dei macchinari e delle attrezzature coinvolte nella produzione dei dispositivi di cui sopra. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le produzioni dei componenti chiave devono essere utilizzate principalmente come input diretto per la produzione dei dispositivi di cui sopra; a tal fine l’impresa richiedente è tenuta a dimostrare, in sede di presentazione della domanda, che almeno il 50% del fatturato generato dal programma sarà realizzato con imprese che producono i dispositivi utili per la transizione ecologica;

– il recupero delle materie prime critiche, riportate all’allegato n. 2 del Decreto, necessarie per la produzione dei dispositivi e dei componenti chiave di cui sopra.

 

Tutti i programmi di sviluppo devono riguardare progetti in grado di determinare una capacità produttiva o di recupero aggiuntiva rispetto a quella esistente. 

Una quota non inferiore al 40% delle risorse disponibili è destinata a progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Gli incentivi per i Contratti di sviluppo Net Zero sono disponibili sia per nuove domande sia per domande già presentate a IVITALIA, il cui iter agevolativo risulti sospeso per carenza di risorse.

L’istanza si attiva su richiesta delle imprese, con le seguenti modalità:

  • per nuove domande di contratto di sviluppo, in fase di presentazione del contratto di sviluppo sulla piattaforma dedicata, oltre alla documentazione obbligatoria relativa alla Proposta di Contratto di sviluppo, deve essere caricata anche l’Istanza Batterie – Net Zero e i relativi allegati;

  • per le domande di contratto di sviluppo già presentate che sono sospese per carenza di risorse finanziarie è necessario, a partire dalla data di apertura dello sportello, inviare a INVITALIA l’apposito modulo Istanza Batterie – Net Zero ed i relativi allegati, specificando il numero di protocollo generato dalla piattaforma informatica al momento della presentazione della domanda relativa al Contratto di Sviluppo.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, del finanziamento agevolato e del contributo diretto alla spesa sulla base di quanto previsto dai regimi agevolativi attivati.

Agenzia delle entrate: le novità 2024 in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale

Pubblicati i chiarimenti del Fisco in ordine alle novità in materia di ISA, in applicazione per il periodo d’imposta 2023 (Agenzia delle entrate, circolare 25 giugno 2024, n. 15).

La circolare si apre con una breve rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA anche a seguito della Delega al Governo per la riforma fiscale.

 

Alcuni articoli del D.Lgs. n. 1/2024 hanno interessato gli ISA sotto vari aspetti:

  • l’articolo 5 ha modificato l’articolo 9-bis, del decreto ISA, introducendo il comma 2 bis che prevede che “L’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale … tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco”.

La disposizione ha inteso evidentemente adeguare la significatività degli ISA e della loro applicazione al processo di revisione della classificazione Ateco che si concluderà con l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2025, della nuova classificazione Ateco 2025.

Per il periodo d’imposta 2024, dunque, è richiesta una revisione anticipata dei 15 ISA che trovano applicazione per i codici attività interessati da tali modifiche.

  • l’articolo 6 del decreto Adempimenti ha modificato l’articolo 9-bis del decreto ISA, introducendo il comma 4-ter che potenzia sempre più il patrimonio informativo che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati precompilati, semplificando gli adempimenti dichiarativi anche in relazione all’applicazione degli ISA;

  • l’articolo 7 ha ulteriormente modificato l’articolo 9-bis del decreto ISA, introducendo il comma 5-bis che prevede la fissazione di un termine stabilito per legge per la pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli ISA;

  • l’articolo 14 ha, infine, modificato il comma 11, lettere a) e b), dell’articolo 9-bis del decreto ISA, prevedendo l’innalzamento delle soglie su cui applicare i benefici premiali previsti.

A seguire, l’Agenzia delle entrate propone una panoramica delle attività di revisione degli ISA in vigore per il 2023.

Si tratta, in particolare:

– degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;

– della revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare a tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

 

Per i modelli ISA2024 risulta confermata la ormai consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste “istruzioni”, “parte generale” ed “istruzioni comuni”, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo).

Al riguardo, l’Agenzia segnala la novità presente quest’anno nel quadro F (dati contabili impresa) che si è reso necessario introdurre a seguito dell’entrata in vigore, per il 2023, dell’articolo 1 comma 78 della Legge di Bilancio 2024, che consente l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del TUIR.

Anche per gli ISA 2023, in fase di compilazione del relativo modello, i contribuenti devono procedere all’acquisizione dei dati “precalcolati”.

 

I benefici premiali del regime ISA sono stati aggiornati dall’articolo 14 del decreto Adempimenti che ha previsto l’incremento:

da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP.

Poichè tale incremento delle soglie è da considerarsi in aggiunta rispetto alle soglie precedenti previste e non in sostituzione, nell’ultima parte della circolare l’Agenzia riepiloga quanto previsto dal provvedimento del 22 aprile 2024 in merito ai livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali.

Dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei documenti giustificativi

L’Agenzia delle entrate si occupano di chiarire i dubbi dell’interpellante in merito alla dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro, in prevalenza per servizi di trasporto tramite taxi, saldati utilizzando, di regola, la carta di credito aziendale (Agenzia delle entrate, risposta 24 giugno 2024, n. 142/E).

Per la corretta modalità di gestione dei documenti analogici in vista della loro dematerializzazione e successiva conservazione non si può prescindere dal D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. ”Codice dell’Amministrazione Digitale” o ”CAD”) e dai relativi decreti attuativi.

Dalla normativa emerge che qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale ossia qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari come le note spese che verranno poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi debba possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità.

Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici sopra descritti e che la procedura sia interamente dematerializzata.

Restano fermi tutti gli ulteriori requisiti legislativamente individuati per la deducibilità dei costi e le modalità di imputazione dei redditi in capo ai soggetti rimborsati.

 

Tanto premesso, in merito al caso di specie, laddove siano garantiti i suddetti requisiti di immodificabilità, integrità ed autenticità dei documenti dematerializzati, per l’Agenzia delle entrate nulla osta all’adozione del processo ipotizzato dall’istante.

 

Quanto ai giustificativi che si allegano alle note spese, in generale, essi trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. La relativa natura, quindi, è quella di documenti analogici originali non unici , in quanto è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi. Ciò comporta che il processo di conservazione elettronica di tali giustificativi è correttamente perfezionato con successiva possibilità di distruzione dell’originale.

 

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico va prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.

Tali copie sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge.

 

Con specifico riguardo, infine, alle modalità di certificazione del corrispettivo per le prestazioni di trasporto rese dai tassisti, con la risposta n. 740/2021 è stato già chiarito che trattasi di servizi soggetti all’obbligo di fatturazione su richiesta del committente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

La fattura è emessa in duplice copia ed è obbligatoriamente conservata almeno dal prestatore, sicché può essere considerata documento analogico non unico.

Laddove, invece, il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non è sufficiente ad indentificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo ed è necessario, dunque, che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore.

L’Agenzia ricorda che laddove il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione sostitutiva necessita dell’intervento del pubblico ufficiale.

Compensazione crediti agevolativi e chiarimenti sull’obbligo d’apposizione del visto di conformità 

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate riguardo alla compensazione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi e dal super-ACE e SUll’obbligo di apposizione del visto di conformità (Agenzia delle entrate, risposta 21 giugno 2024, n. 139).

L’articolo 17 del D.LGS. n. 241/1997 disciplina i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Nello specifico, al comma 2, elenca i crediti e i debiti interessati dal versamento unitario e dalla compensazione, includendovi, altresì, una previsione di chiusura del sistema, secondo cui “il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: hter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore”.

 

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce, che se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.

 

Quando la riscossione di una entrata avviene tramite la sezione ”accise” del modello F24, i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti ivi esposti possono comunque essere pagati utilizzando in compensazione i crediti relativi ad imposte e contributi da esporre nelle altre sezioni del modello F24.

 

Pertanto, in merito ai quesiti prospettati dall’istante, l’Agenzia ha osservato quanto segue:

  • il credito cd. SuperAce può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997

  • i crediti per interventi edilizi di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 sono ammessi in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;

  • la riscossione del prelievo erariale unico (cd. PREU) sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento AWP e VLT, avviene con le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite i rispettivi codici tributo da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ”importi a debito versati” nella specifica sezione ”Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di versamento ”F24 Accise”.

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate afferma che è possibile compensare le somme a debito dovute a titolo di PREU e di canone di concessione con i crediti di imposta da SuperAce e da bonus per interventi edilizi, restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti considerate, altresì, le recenti disposizioni che hanno ristretto le ipotesi di cessione dei crediti emergenti da interventi agevolati.

Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti da SuperACE e da bonus per interventi edilizi citati, non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della L. n. 388/2000 limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale e all’articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007 limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pro-tempore vigenti.

 

Quanto, invece, al quesito concernente l’apposizione, sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato il credito SuperACE, del visto di conformità, l’articolo 1, comma 574 della Legge n. 147/2013, dispone che i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In considerazione dell’ampia previsione normativa che genericamente richiama i crediti ”relativi alle imposte sui redditi” e alla sua ratio ispiratrice, l’Agenzia è dell’avviso che tale obbligo di apposizione del visto di conformità riguardi tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali.

Restano, invece, esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa.

 

Nel caso di specie, dunque, l’utilizzo in compensazione del credito da SuperACE non è soggetto all’obbligo di apposizione del visto.

CdM: approvato in esame preliminare Decreto correttivo sul concordato preventivo biennale

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (Consiglio dei ministri, comunicato 20 giugno 2024, n. 86).

Nella riunione del 20 giugno 2024, il Governo ha approvato, in via preliminare, un disegno di legge contenente disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

 

Le norme introdotte provvedono, tra l’altro, a:

  • una revisione del calendario fiscale;

  • integrare il concordato preventivo biennale, sia in considerazione del calendario fiscale, sia con ulteriori disposizioni relative ai casi di decadenza dal concordato e in materia di acconti.

Oltre a ciò, viene introdotta una sanzione, fino alla sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni, per i professionisti nel caso in cui la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework) sia infedele.

 

Infine, è prevista la modifica delle sanzioni in merito all’adempimento collaborativo, con l’azzeramento delle stesse per i contribuenti che dichiarano tutto al fisco e si comportano correttamente.

Divieto compensazione: chiarimenti AdE per ruoli superiori a 100.000 euro con regolare rateazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro per i quali è in corso regolare rateazione (Agenzia delle entrate, risposta 20 giugno 2024, n. 136).

A decorrere dal 30 marzo 2024, l’articolo 4 del D.L. n. 39/2024 ha:

  • introdotto nel nostro ordinamento, all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, il comma 3bis che prevede, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, la sospensione dell’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi;

  • sostituito, con effetto dal 1 luglio 2024, l’articolo 37, comma 49quinquies, del D.L. n. 223/2006, secondo cui, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Rilevato che ad oggi:

–  le disposizioni appena richiamate non hanno effetto nel nostro ordinamento, essendo una rimessa, anche ai fini della decorrenza, ad un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze e l’altra con efficacia solo dal 1° luglio 2024;

– non è stato abrogato l’articolo 31 del D.L. n. 78/2010 e dunque, sino al 30 giugno 2024, lo stesso rimane la norma di riferimento;

l’Agenzia delle entrate ha evidenziato come gli interventi normativi richiamati danno conto della volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell’eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato.

 

Alla luce di tale volontà, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del D.L. n. 78/2010, può concordarsi sul fatto che, ad ora, il divieto di compensazione non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.

 

Stante il caso concreto prospettato nell’interpello, essendo posto un divieto generalizzato alla facoltà di avvalersi della compensazione qualora l’importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100.000, l’Agenzia  ha chiarito che tale divieto si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa. 

Bonus prima casa under 36: le nuove istruzioni dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le istruzioni 2024 sul bonus prima casa per chi ha meno di 36 anni, fornendo chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto Milleproroghe (Agenzia delle entrate, circolare 18 giugno 2024, n. 14/E).

L’agevolazione è finalizzata a favorire l’acquisto dell’abitazione da parte delle persone più giovani e con ISEE non superiore a 40mila euro, prevedendo diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale.

 

In primo luogo è prevista l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a IVA, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto.

 

Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile. Non è, infatti, dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

 

L’Agenzia nel documento di prassi ricorda i requisiti per beneficiare della misura di favore e fornisce indicazioni agli uffici alla luce dell’ultima proroga stabilita dal decreto Milleproroghe.

Il D.L. n. 215/2023 prevede, in particolare, la possibilità di fruizione del bonus “prima casa under 36” fino al 31 dicembre 2024 a patto che il contratto preliminare sia stato registrato nel 2023.

Quanto agli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore della Legge di conversione del Milleproroghe (29 febbraio 2024), la circolare ricorda che è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, d’importo pari alle imposte pagate in eccesso. Per beneficiarne, sarà possibile rendere al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo, in cui il contribuente manifesta la volontà di avvalersi del beneficio e dichiara di essere in possesso dei requisiti.

Questo atto integrativo potrà essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma ovviamente entro il termine di utilizzo del credito d’imposta.

 

Per l’accesso al bonus è inoltre necessario avere, al momento del rogito, un valore ISEE non superiore a 40mila euro annui.

A questo proposito la circolare specifica che, per gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore della proroga, è possibile dimostrare il rispetto dei requisiti se, anche in data successiva, si è in possesso di un ISEE in corso di validità nel 2024 che fa riferimento allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto.

 

Infine, la circolare fornisce istruzioni per beneficiare del credito d’imposta in caso di riacquisto, affrontando il tema con alcuni esempi a seconda che l’atto di acquisto sia soggetto a imposta di registro o a IVA.

730/2024: i criteri per l’individuazione degli elementi d’incoerenza delle dichiarazioni

L’Agenzia delle entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 giugno 2024, n. 267777).

L’articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175/2014, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

 

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

 

Gli elementi d’incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati:

  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;

  • nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;

  • nella presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Decreto MEF sulla metodologia per il calcolo delle proposte di concordato preventivo biennale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno, n. 139, il Decreto MEF 14 giugno 2024 recante l’approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale.

È stata approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonchè degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica, per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

 

La proposta di concordato è elaborata sulla base della suddetta metodologia approvata dal MEF, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse.

Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta.

 

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto, sulla base della metodologia approvata, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;

  • il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;

  • il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I redditi e il valore della produzione netta individuati con tale metodologia, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

 

L’articolo 4, poi, prevede che, in base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

– altri eventi di natura straordinaria;

liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

cessione in affitto dell’unica azienda;

sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

 

L’Agenzia delle entrate deve tenere conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato. A tal fine, il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, il reddito d’impresa e il valore della produzione netta, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:

  1. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;

  2. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;

  3. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.