Operazioni straordinarie e passaggio di crediti fiscali: i chiarimenti delle Entrate

Pubblicati i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sull’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata (Agenzia delle entrate, principio di diritto 15 novembre 2024, n. 4).

L’Agenzia delle entrate, con la pubblicazione del nuovo principio di diritto, chiarisce che nel caso di operazioni straordinarie, come incorporazioni, scissioni etc., nelle quali sia previsto il passaggio di crediti fiscali, generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata, detti crediti possono essere utilizzati in compensazione direttamente mediante il modello F24, senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

 

In particolare, riguardo alla compilazione del modello F24, nella sezione ”CONTRIBUENTE” devono essere indicati:

  • nel campo ”CODICE FISCALE” (cosiddetto primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione;

  • nel campo ”CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (cosiddetto secondo codice fiscale), il codice fiscale dell’originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo ”62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO”.

Il Fisco, infine, evidenzia che la compensazione deve essere eseguita nel modello F24 avendo cura di indicare in compensazione solo i crediti in argomento, utilizzando un distinto modello F24 per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione beneficiaria/incorporante.

 

Concordato preventivo biennale: decreto di riapertura dei termini

Pubblicato in Gazzetta il D.L. 14 novembre 2024, n. 167, che introduce misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonchè disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.

L’articolo 1 del nuovo D.L. interviene al fine di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro il quale aderire al concordato preventivo biennale. In particolare, la possibilità di aderire al concordato, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, sarà riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024.

 

L’esercizio di tale facoltà sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati:

  • un minore imponibile;

  • un minore debito d’imposta;

  • un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

Ai fini del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024, l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

 

Inoltre, con l’articolo 2 del nuovo Decreto, viene ampliata la platea dei beneficiari del cosiddetto Bonus Natale“, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità, anche ai genitori soli con figli a carico, apportando modifiche all’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2024.

I codici tributo per l’utilizzo in compensazione del Bonus Natale

L’Agenzia delle entrate ha istituito due nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei sostituti d’imposta, del credito maturato per effetto dell’erogazione del Bonus Natale (Agenzia delle entrate, risoluzione 13 novembre 2024, n. 54/E).

Per l’anno 2024, l’articolo 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, ha riconosciuto un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari indicate. Al comma 4 dello stesso articolo è, inoltre, specificato che i sostituti d’imposta riconoscano l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta.

 

Le somme erogate potranno essere recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

 

Pertanto, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, sono stati istituiti dall’Agenzia delle entrate i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

 

Per il modello F24:

  • 1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

  • 174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” va esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” va indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

Misure urgenti per riapertura termini di adesione al CPB: approvato decreto legge

Il Consiglio dei ministri, riunito il 12 novembre 2024, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 12 novembre 2024, n. 103).

Le norme intervengono al fine di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro i quali i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire al concordato preventivo biennale.

 

In particolare, la possibilità di aderire al concordato, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, sarà riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e, pur avendone i requisiti, non hanno aderito.

 

L’adesione sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

 

Ai fini del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 (che consente ai contribuenti che hanno applicato gli ISA e aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 di usufruire di uno speciale regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP), l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024. Conseguentemente anche tali soggetti potranno aderire allo speciale regime di ravvedimento.

 

Inoltre, si amplia la platea dei beneficiari del cosiddetto “Bonus Natale”, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità.

 

Infine, il provvedimento destina al Fondo per le emergenze nazionali di cui agli articoli 23, 24 e 29 del D.Lgs. n. 1/2018, per l’anno 2024, 44 milioni di euro derivanti da altrettanti risparmi di spesa nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Settore agricolo, forestale e pesca: attuazione credito d’imposta per investimenti nella ZES unica 

 

Pubblicate in Gazzetta le modalità di attuazione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Decreto 18 settembre 2024).

Il nuovo Decreto MASAF reca le disposizioni applicative per l’attribuzione alle imprese del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia.

 

I soggetti beneficiari del credito d’imposta del decreto sono:

  • le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

  • le imprese attive nel settore forestale;

  • le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Per accedere al contributo, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili. Nello stesso periodo è possibile:

– inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Relativamente alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.Lgs. n. 159/2011

L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

 

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

 

Il Capo II del Decreto contiene, in particolare, le disposizioni applicabili alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale.

 

La determinazione della percentuale del credito d’imposta per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli è effettuata nella misura del 65% dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata fino all’80% per i seguenti investimenti:

  • investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico o al benessere degli animali;

  • investimenti da parte di giovani agricoltori.

La determinazione della percentuale del credito d’imposta per le imprese attive nel settore forestale è effettuata nella misura del 100% dei costi ammissibili, restando salva la possibilità di riduzione.

 

Il Capo III del decreto, invece, è interamente dedicato alle disposizioni applicabili alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

In ultimo, all’articolo 21, viene specificato che le grandi imprese attive nel settore dell’agricoltura primaria potranno beneficiare del credito d’imposta solamente a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea.

 

Start-up e PMI innovative: agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

La Legge 28 ottobre 2024, n. 162, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261/2024 ed entrerà in vigore il 22 novembre 2024.

L’articolo 2 della Legge n. 162/2024 stabilisce che per gli investimenti effettuati in Start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza viene riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

Tali disposizioni si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

 

Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, l’articolo 3 della nuova legge inserisce, all’articolo 27 del D.L. n. 34/2020, il comma 5-bis che prevede quanto segue: “Limitatamente all’operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, alinea, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al medesimo comma 5, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;

  2. per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b);

  3. le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;

  4. ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’area euro e dalla Commissione europea;

  5. l’ammontare delle quote o azioni dell’organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell’ammontare del patrimonio dell’organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell’ammontare del patrimonio dell’organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato”.

A seguire, l’articolo 4 della Legge n. 162/2024 introduce modifiche all’articolo 14 del D.L. n. 73/2021 in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche.

 

Infine, all’articolo 5, sono previste modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58/1998, elevando da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice – SIS.

Le indicazioni dell’Agenzia sulla nuova disciplina dell’autotutela

Arrivano le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sulla nuova disciplina dell’autotutela, in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 219/2023 (Agenzia delle entrate, Circolare 7 novembre 2024, n. 21/E).

In attuazione della Legge n. 111/2023, recante Delega al Governo per la riforma fiscale, l’articolo 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 219/2023 ha:

  • introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di autotutela obbligatoria (articolo 10-quater) e facoltativa (articolo 10-quinquies), avendo riguardo anche ai riflessi di queste ultime sulla responsabilità amministrativo contabile dell’amministrazione finanziaria (art. 10-quater, comma 3);

  • abrogato la previgente disciplina in materia di autotutela tributaria e, in particolare, l’articolo 2-quater del D.L. n. 564/1994, nonché il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.

Più precisamente, l’articolo 10-quater, rubricato “Esercizio del potere di autotutela obbligatoria”, al primo comma, stabilisce che l’amministrazione finanziaria proceda in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi nelle ipotesi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione, espressamente elencate dalla richiamata disposizione.

L’articolo 10-quinquies, rubricato “Esercizio del potere di autotutela facoltativa”, prevede, inoltre, la facoltà in capo all’amministrazione finanziaria di esercitare comunque il potere di autotutela al di fuori dei casi di autotutela obbligatoria.

 

La Relazione illustrativa al citato D.Lgs. n. 219/2023, con riferimento all’articolo 10-quater, chiarisce che l’introduzione di una disciplina che prevede come obbligatoria l’autotutela in taluni specifici casi è stata ritenuta opportuna non solo per ripristinare un rapporto di correttezza tra il fisco ed i contribuenti, ma anche per gli effetti deflattivi che produrrebbe sul contenzioso.

L’amministrazione finanziaria, dunque, procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:

  1. a) errore di persona;

  2. b) errore di calcolo;

  3. c) errore sull’individuazione del tributo;

  4. d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;

  5. e) errore sul presupposto d’imposta;

  6. f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

  7. g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

 

Tali ipotesi devono ritenersi tassative e, quindi, di stretta interpretazione.

L’amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione.

 

Con riguardo all’articolo 10-quinquies, viene stabilito che l’amministrazione finanziaria possa comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

In virtù della suddetta disposizione, il potere di autotutela può, pertanto, essere esercitato dall’amministrazione finanziaria nelle seguenti ipotesi:

  • in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate dal comma 1 dell’articolo 10-quater o in relazione ai quali, comunque, non ricorre la condizione della manifesta illegittimità;

  • nel caso in cui ricorrano i vizi indicati dal comma 1 dell’articolo 10-quater, ma sia già decorso il termine di un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione previsto dal comma 2 dell’articolo da ultimo citato.

La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. 

La competenza a esercitare il potere di autotutela sussiste in capo alle strutture territoriali mentre quelle centrali non sono coinvolte nei relativi procedimenti, ad
eccezione delle ipotesi di richieste di autotutela aventi a oggetto atti a rilevanza esterna emessi da queste ultime.

 

L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi (di fatto e di diritto) su cui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione in possesso del richiedente idonea a dimostrare la sussistenza dei vizi che giustificano la revisione dell’atto.

L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite, ad esempio, l’utilizzo dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.

 

Quando l’Ufficio, al termine della fase istruttoria, conclude il relativo iter con un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego, adeguatamente motivato, lo notifica al contribuente. Qualora, invece, l’Ufficio ritenga di accogliere solo parzialmente la richiesta di annullamento, lo stesso notifica al contribuente un provvedimento di autotutela parziale contenente la rideterminazione delle somme dovute.

Investimenti nella ZES unica, aggiornato il modello di comunicazione integrativa

È stato aggiornato il modello di comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica (Agenzia delle entrate, provvedimento 6 novembre 2024, n. 406943).

L’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 113/2024 ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, debbano inviare dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

 

L’articolo 8 del D.L. n. 155/2024, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

 

Pertanto, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del 9 settembre 2024, n. 350036, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l’indicazione separata dei predetti investimenti.

 

La comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

  • annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. 

La trasmissione telematica deve avvenire utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

Accordo UE sull’IVA nell’era digitale

Il Consiglio europeo ha raggiunto in data 5 novembre 2024 un accordo su nuove misure che porteranno le norme UE sull’IVA nell’era digitale (Consiglio dell’Unione europea, comunicato 5 novembre 2024).

Le nuove norme mirano ad aggiornare i sistemi IVA per riflettere la digitalizzazione delle economie, aiutare a combattere le frodi IVA e semplificare gli obblighi amministrativi per le piccole aziende e i singoli fornitori di servizi.

 

L’accordo comprende tre atti, una direttiva, un regolamento e un regolamento di attuazione, che presi insieme apportano modifiche a tre diversi aspetti del sistema IVA. Tali nuove norme, infatti, mirano a:

  • rendere completamente digitali gli obblighi di dichiarazione IVA per le transazioni transfrontaliere entro il 2030;

  • richiedere alle piattaforme online di pagare l’IVA sui servizi di alloggio a breve termine e di trasporto passeggeri nella maggior parte dei casi in cui i singoli fornitori di servizi non addebitano l’IVA;

  • migliorare ed espandere gli sportelli unici IVA online in modo che le aziende non debbano effettuare costose registrazioni IVA in ogni stato membro in cui operano.

In particolare il Consiglio europeo comunica che sarà istituito un sistema di rendicontazione digitale in tempo reale ai fini dell’IVA tramite fatture elettroniche. Le aziende emetteranno fatture elettroniche per le transazioni transfrontaliere tra imprese e segnaleranno automaticamente i dati alla propria amministrazione fiscale. Ciò si baserà sullo standard europeo esistente per la fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti pubblici. Le amministrazioni fiscali nazionali condivideranno quindi i dati tramite un nuovo sistema IT che sarà in grado di fornire analisi di attività sospette.

 

Il Consiglio ha convenuto che il sistema dell’UE dovrebbe essere operativo nel 2030 e che tutti i sistemi nazionali esistenti dovrebbero diventare interoperabili con il sistema dell’UE entro il 2035.

 

Inoltre, poiché attualmente molti fornitori di servizi online di affitto di alloggi e di trasporto passeggeri non pagano l’IVA, in base alle nuove norme tali operatori delle piattaforme saranno responsabili della riscossione e del versamento dell’IVA, nei casi in cui i loro fornitori di servizi non la paghino direttamente (secondo il cosiddetto modello del “fornitore presunto”).

La piattaforma, quindi, riscuoterà l’IVA direttamente dal cliente e la riverserà alle autorità fiscali.

 

Infine, le nuove norme estenderanno l’ambito degli attuali “sportelli unici” alle vendite da impresa a consumatore di determinati beni, come elettricità o gas, effettuate all’interno di uno Stato membro diverso dal proprio, e non solo alle forniture transfrontaliere. Ciò includerà situazioni in cui le aziende vogliono semplicemente spostare le scorte in un altro Stato membro per venderle direttamente ai consumatori in una fase successiva.   

In questo modo, lo sportello unico ampliato consentirà a un numero ancora maggiore di aziende di adempiere ai propri obblighi IVA tramite un unico portale online e in un’unica lingua.

Il Consiglio ha inoltre concordato di spostare la responsabilità del pagamento dell’IVA nelle transazioni tra imprese dal fornitore di un bene o servizio all’acquirente se tale fornitore non è stabilito nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta (ai sensi del cosiddetto “meccanismo di inversione contabile”).

CPB: modalità e termini per il versamento dell’imposta sostitutiva

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Agenzia delle entrate, provvedimento 4 novembre 2024, n. 403886).

L’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

In particolare, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al “ravvedimento”:

– hanno applicato gli “ISA”;

– hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19;

– hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. n. 50/2017.

 

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, il provvedimento dell’Agenzia prevede che l’opzione venga esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.

 

Per le società e associazioni ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:

– la presentazione del modello F24 di versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive va effettuata da parte della società o associazione;

– la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali va effettuata da parte dei soci o associati.

 

In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il provvedimento ricorda che la stessa deve essere effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.