INARCASSA: modulo di rinuncia all’indennità un tantum

In relazione all’indennità una tantum di 200 euro, l’Inarcassa comunica che qualora il pensionato ritenga di non essere in possesso dei requisiti per fruire del beneficio deve inviare alla stessa il modulo di rinuncia entro il 14 luglio 2022 (Comunicato 01 luglio 2022).

L’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta ai pensionati in possesso dei seguenti requisiti:
– essere residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022;
– essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione alla data del 30 giugno 2022;
– dichiarare, per l’anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, dei trattamenti fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate soggette a tassazione separata, non superiore a 35.000 euro;
– non aver percepito l’analoga indennità prevista per i lavoratori dipendenti.

Per i titolari di più trattamenti erogati sia dall’INPS che da altro Ente previdenziale, come Inarcassa (ad. es. trattamenti in cumulo e in totalizzazione) il pagamento dell’indennità è effettuato dall’INPS.
Invece, per i titolari di trattamenti non gestiti dall’INPS l’indennità è corrisposta d’ufficio dall’altro Ente previdenziale.
Quindi, per coloro che percepiscono trattamenti pensionistici esclusivamente da Inarcassa, l’indennità una tantum è corrisposta da quest’ultima senza necessità che sia presentata specifica domanda dall’interessato, sulla base delle informazioni disponibili momento dell’erogazione, con la mensilità della pensione di Luglio 2022. La somma è accreditata anche ai titolari dei suddetti trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidati successivamente.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

In proposito l’Inarcassa ha osservato che, in considerazione del fatto che al momento il reddito 2021 non è ancora stato dichiarato, effettuerà il pagamento dell’indennità, procedendo alla verifica del requisito reddituale successivamente, anche attraverso i dati forniti dall’Amministrazione finanziaria. Qualora il reddito 2021 dovesse risultare superiore al limite previsto provvederà al recupero delle somme indebitamente corrisposte entro l’anno successivo a quello dell’acquisizione delle informazioni reddituali.

Al riguardo l’Inarcassa ha comunicato che, per ovviare alla procedura di recupero, qualora si ritenga di non essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità una tantum, è necessario presentare alla stessa l’apposito modulo di rinuncia, reperibile sul proprio sito internet, entro il 14 luglio 2022.

Spettacolo: nuovi chiarimenti sull’indennità ALAS

L’Inps ha  fornito nuove precisazioni in merito alla contribuzione afferente all’indennità di disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

 

Per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo (messaggio 5 luglio 2022, n. 2694)
l contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia, fino al 31 dicembre 2021 dovuto nella misura dell’1,28%, in quanto oggetto di riduzione, è calcolato nella misura piena del 2,22%.
I medesimi datori di lavoro/committenti devono versare la contribuzione ALAS, pari all’1,06%, con il codice “M219” per i mesi da gennaio ad aprile 2022. Il versamento di tale contribuzione può avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio, di giugno e di luglio 2022.
I datori di lavoro/committenti provvedono, per gli stessi periodi (da gennaio ad aprile 2022), al versamento del differenziale di contribuzione di malattia (pari allo 0,94%, ossia 2,22% – 1,28%) valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M220”, che assume il significato di “Versamento differenziale di contribuzione di malattia”; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo della differenza di contribuzione da versare pari allo 0,94% dell’imponibile entro il limite del massimale giornaliero che, per l’anno 2022, è determinato nella misura di 100,00 euro.
Il versamento di tale contribuzione può avvenire con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
In ogni caso, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni (identificati dal c.s.c. 1.18.10), la contribuzione da versare con il codice “M219”, per i periodi da gennaio a maggio 2022, deve essere calcolata applicando l’aliquota del 2%.

Accordo Dipendenti RAI: Osservatorio sul Lavoro Agile

 

Il giorno 30 giugno 2022, la RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL COMUNICAZIONI, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL si sono incontrate per valutare gli ambiti di applicazione dell’Istituto del Lavoro Agile previsto dall’accordo di rinnovo contrattuale del 9 marzo 2022

Le Parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti della Rai, con riferimento al tema dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo sul lavoro agile del 9 marzo 2022, hanno convenuto:

1) integrare l’elenco dei profili professionali contenuti nel punto “A1) Premessa: finalità ed accordo individuale” del citato accordo, aggiungendo “Tecnico, Specialista Web e Geometrd”, ai quali verrà estesa la disciplina del lavoro agile contenuta nell’accordo, a decorrere dall’11 luglio 2022;

2) inserire, alla fine del periodo in questione, il seguente elenco di ambiti/profili professionali ai quali verrà estesa la disciplina del lavoro agile contenuta nell’accordo, a decorrere dall’11 luglio 2022:

“Direzione Comunicazione
– Videografici Area Creativa

Direzione Rai Play e Digital
– Grafici-Operatori Animatori e Videografici

Direzione Tecnologie:
– Esercizio Reti e Sistemi (ex GASIP)

Direzione Radio:
– Tecnici della produzione, Quadri B, Tecnici (categoria y) inquadrati nell’area Ingegneria Esercizio e Manutenzione ad esclusione dei settori Booking, Sala Controllo e Manutenzione impianti;
– Tecnici del Servizio di Prevenzione e Protezione nell’ambito dell’area Risorse Radio;
– Grafici-Operatori Animatori.

Direzione Produzione TV
– Risorse impegnate in attività amministrative e/o di organizzazione del lavoro.

Si precisa che, in un’ottica di massima equità nell’applicazione delle pattuizioni in materia:

– nell’ambito dei singoli settori verrà consentita l’adesione al lavoro agile non solo alle risorse inquadrate nei profili espressamente contemplati dalla attuale disciplina ma anche alle risorse che, seppur inquadrate in profili non considerati, svolgano le medesime mansioni delle prime;

– sarà inoltre possibile consentire l’adesione al lavoro agile anche alle risorse che, seppure al momento non rientrino nei profili espressamente contemplati dalla attuale disciplina, siano state avviate dall’Azienda verso il percorso di cambio qualifica attraverso accertamento di idoneità alle mansioni, ai fini dell’inquadramento in uno dei predetti profili”.

Infine, con riferimento ai profili della produzione che allo stato non risultano compatibili con la modalità agile e che non rientrano quindi nelle casistiche individuate nel presente accordo, le Parti convengono di avviare una fase di studio e confronto con l’obiettivo di concludere entro il 30 settembre – per individuare, laddove valutato possibile, modalità applicative del lavoro agile o, in alternativa, diverse misure connesse con la finalità di conciliazione vita- lavoro.

In scadenza il versamento annuale per gli artigiani metalmeccanici friulani

In scadenza il versamento annuale al Fondo Integrativo Artigiani Metalmeccanici friulani.

Entro il 15 luglio 2022 si deve effettuare il versamento annuale al Fondo Integrativo Artigiani Metalmeccanici FVG per l’anno in corso, considerando:- a car…

Nuova procedura del Fondo Est per il censimento delle utenze

Dal 4 luglio 2022, alle aziende, ai consulenti e ai centri servizi, che accedono alla piattaforma informatica utilizzata dal Fondo Est, è richiesto di accreditarsi nominalmente

Il Fondo Est chiarisce che, dal 4 luglio 2022, chi accede all’area riservata ad Aziende e Consulenti e Centri Servizi, dovrà necessariamente inserire le informazioni anagrafiche richieste, includendo il proprio ruolo riguardo la gestione online del Fondo. Senza il completamento della scheda non sarà possibile operare nell’area riservata.
Nello specifico, i ruoli previsti sono i seguenti:
– Amministratore di società di consulenza: è il professionista responsabile di una società di consulenza, studio professionale o centro servizi incaricato dalle aziende clienti, a svolgere operazioni per proprio conto sulla piattaforma di Fondo Est;
– Delegato di società di consulenza: è la persona, impiegato o collaboratore, incaricato formalmente dalla società di consulenza o centro servizi, ad operare sulla piattaforma di Fondo Est per conto delle aziende iscritte;
– Referente azienda: è la persona, impiegato o collaboratore dell’azienda, delegata dalla stessa ad operare sulla piattaforma di Fondo Est.
Per i centri servizi e gli studi associati con diversi collaboratori che operano sulla piattaforma del Fondo, verrà richiesto per ogni registrazione dei ruoli di creare un PIN, che servirà ad ogni figura ad accedere per proprio conto sulla piattaforma e che dovrà essere inserito ogni volta che si vorrà operare sul profilo della società di consulenza stessa.

Al momento dell’inserimento dei dati anagrafici richiesti per ogni ruolo, consigliamo a ciascun delegato di utilizzare il proprio computer. Nel caso in cui non fosse possibile sarà necessario cancellare la cronologia del browser oppure aprire una nuova scheda del browser stesso in modalità “incognito

METALMECCANICA CONFAPI – E.B.M. – Bando Borse di studio 2021/2022

E.B.M., l’Ente Bilaterale per il settore della Metalmeccanica Confapi PMI, informa gli iscritti dell’apertura candidature per il BANDO BORSE DI STUDIO 2021/2022 per la Frequenza ai Corsi di Laurea

E.B.M. informa che a partire dall’1/7/2022 i figli delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad E.B.M., nonché gli studenti lavoratori, potranno partecipare alla selezione Bando per l’assegnazione di 102 Borse di Studio, per la Frequenza ai Corsi di Laurea per l’anno 2021/2022, del valore di € 2.500 ciascuna.

Le domande potranno essere presentate dalle Lavoratrici e dai Lavoratori esclusivamente accedendo alla propria Area Riservata E.B.M. o, per conto delle Lavoratrici o dei Lavoratori, da parte dell’Azienda o del Consulente associato all’Azienda, tramite le specifica sezione Bandi Borse di Studio.

Il testo del Bando e la relativa Informativa Privacy sono presenti nella sezione Bando Borse di Studio 2021/2022. Nella medesima sezione è anche disponibile un Vademecum di supporto per la presentazione delle domande.

Le domande potranno essere presentate sino al termine ultimo del 30 settembre 2022.

Si anticipa che a settembre 2022, verrà pubblicato un ulteriore Bando per l’assegnazione di 400 Borse di studio per il conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico 2021/2022, del valore di € 350 ciascuna.

Tabelle retributive vigenti per gli operai agricoli di Viterbo

Le Parti sociali territoriali di Viterbo, pubblicano sul sito on line, le tabelle salariali aggiornate al 1° giugno 2022

Le tariffe sono aggiornate con l’adeguamento della prima tranche previsto dal rinnovo del CCNL del 23 maggio 2022.

Tariffe operai agricoli e florovivaisti della provincia di Viterbo dal 01/06/2022

OPERAI A TEMPO DETERMINATO

Livello inquadramento

Ex Qualifica

Salario lordo giornaliero €

Salario lordo orario €

Straordinario Ora €

Festivo Ora €

Festivo Giornata

Importo accantonamento giornaliero TFR

3.a area 2° livello Ex Add. R.P. 54,58 8,40 10,01 10,65 69,23 3,61
3.a area 1° livello Comuni 66,14 10,17 12,12 12,90 83,88 4,38
2.a area 2° livello Qualificati 72,56 11,16 13,30 14,16 92,03 4,80
2.a area 1° livello Qualificati S. 76,55 11,78 14,03 14,94 97,09 5,06
1.a area 2° livello Specializzati 79,72 12,26 14,62 15,56 101,12 5,27
1.a area 1° livello Specializzati S. 83,05 12,78 15,23 16,21 105,34 5,49

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

Livello inquadramento

Ex Qualifica

Salario lordo mensile €

Scatti di anzianità €

Straordinario Ora €

Festivo Ora €

Festivo Giornata

3.a area 1° livello Comuni 1.318,29 9,89 9,75 10,53 68,45
2.a area 2° livello Qualificati 1.446,35 11,36 10,70 11,55 75,10
2.a area 1° livello Qualificati S. 1.525,76 11,93 11,28 12,19 79,22
1.a area 2° livello Specializzati 1.589,11 12,50 11,75 12,69 82,51
1.a area 1° livello Specializzati S. 1.655,47 12,78 12,24 13,22 85,96

Agli operai agricoli e florovivaisti, sia a Tempo Determinato che a Tempo Indeterminato (ex Salariati Fissi), la trattenuta per oneri previdenziali e contrattuali è pari al 9,67% dal 01/07/2014.
La trattenuta va calcolata sul salario lordo mensile dovuto al dipendente comprensivo di eventuali compensi per lavoro straordinario, festivo o di altri emolumenti corrisposti.

Contribuzione Sani.In.Veneto: adeguamento della quota

Dal 1/6/2022 è stata adeguata la quota di contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria – Sani in Veneto per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del Veneto

Dal 1° giugno 2022 il versamento al Fondo di assistenza sanitaria – Sani.In.Veneto è aumentando di € 1,67 al mese per dipendente rispetto alla quota versata sino ad oggi dalle imprese, passando dagli attuali € 8,75/mese a € 10,42/mese.

Il primo versamento del nuovo importo avverrà con il modello B02 di competenza giugno 2022 (trasmesso a luglio 2022).

La contribuzione al Fondo Sanitario sarà quindi, a regime, pari a € 125 su base annua, come previsto dagli accordi istitutivi del Fondo.

L’adeguamento a € 125 riguarda, oltre alla quota pagata dal titolare per le coperture dei dipendenti (Sani In Veneto), anche l’iscrizione volontaria del solo titolare, socio o collaboratore (Sani In Azienda).

Resta invece invariata la tariffa di € 90 per iscrivere i familiari dei titolari e dei dipendenti.

Le Parti Sociali dell’artigianato veneto sono impegnate ad individuare nuove prestazioni sia per i lavoratori sia per gli imprenditori e loro famigliari e a verificare le sovrapposizioni con le prestazioni sanitarie attualmente erogate da Ebav ai dipendenti al fine di trasferirne l’erogazione in capo a Sani.In.Veneto, liberando così nuove risorse per ulteriori servizi di welfare collettivo garantiti dalla Bilateralità artigiana veneta.

Si ricorda inoltre che, grazie alla quota versata dal datore di lavoro, i lavoratori possono fruire delle prestazioni erogate dal Fondo sanitario anche per i figli fino a 2 anni di età e per i coniugi o conviventi se fiscalmente a carico. Per inserire tali soggetti nella copertura sanitaria è necessario rivolgersi agli sportelli Sani.In.Veneto presenti nelle nostre sedi per compilare l’apposito modulo di iscrizione. Se il dipendente intende, invece, garantire la copertura anche ai figli con più di due anni di età e fino ai trenta fiscalmente a carico e il coniuge o convivente non fiscalmente a carico, potrà aderire alla tutela Sani.In.Famiglia, versando una quota annua pari a € 90 a familiare.

Rapporto di lavoro a termine località turistiche del commercio toscano

Disciplinati i contratti a tempo determinato nelle località turistiche toscane per il settore del Terziario Confesercenti.

In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil – che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano come località a prevalente vocazione turistica: il territorio della Regione Toscana.
S individuano i seguenti periodi di stagionalità: dal mese di aprile al 30 ottobre di ogni anno. Durante il periodo delle festività natalizie, e cioè dal 15 novembre al 15 gennaio, potranno essere conclusi contratti stagionali che dovranno prevedere una durata contrattuale che in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 16 giorni lavorativi e durante le fasce di lunga stagionalità, come determinate nel punto successivo, dovrà prevedere un minimo di almeno due mesi contrattuali. I lavoratori assunti in base al presente articolo si considerano stagionali a tutti gli effetti di legge e potranno prestare la loro opera esclusivamente nei territori indicati nello specifico allegato al suddetto accordo.
I seguenti periodi di stagionalità sono i seguenti:
– per le destinazioni MARINE, dal mese di aprile al mese di ottobre;
– per le destinazioni MONTANE, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio;
– per le destinazioni di PROSSIMITA’, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio.
I lavoratori nell’esecuzione di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato presso la stessa azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oltre ad avere diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alla mansione già espletata in esecuzione del rapporto a termine.
Quale condizione di miglior favore, i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali oltre ad aver diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Tale diritto si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

CIPL Edilizia Industria Firenze: indennità

Seguono le indennità previste dall’accordo firmato il 22 giugno 2022 a favore dei dipendenti delle imprese edili ed affini nella provincia di Firenze.

Mensa

E’ diritto di tutti i lavoratori (operai e impiegati) avere il servizio di pasto caldo, indipendentemente dalle peculiarità del luogo di lavoro, nelle seguenti modalità:
1. mensa in cantiere o catering, con locale mensa adeguato come previsto dalla normativa vigente per un importo a carico dell’azienda max di € 8,00;
2. In trattoria per un importo a carico dell’azienda per un max di € 10,00;
3. in caso di giustificata impossibilità a fornire quanto previsto nei punti precedenti è riconosciuta l’indennità sostitutiva di mensa pari a € 0,70 per ora lavorata. La suddetta indennità non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di pesto caldo predisposto dall’azienda salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio, anche per problemi alimentari, in dipendenza dell’organizzazione del cantiere e delle esigenze dell’azienda.
Tale importo per gli impiegati è pari a € 120 per ogni mese lavorato.

Reperibilità

In caso di reperibilità adottata con scrupoloso rispetto della rotazione tra figure professionali fungibili, ad ogni singolo dipendente coinvolto sarà riconosciuta:
– in caso di reperibilità strutturale e organizzata settimanalmente (es. da lunedì a lunedì), si concorda di riconoscere al lavoratore un importo minimo settimanale di € 8 0,00; resta inteso che le ore lavorate in reperibilità saranno maggiorate della percentuale di straordinario, sia esso diurno, notturno, festivo.
– in caso di reperibilità occasionale e non organizzata settimanalmente sarà riconosciuta una indennità giornaliera di Euro 12,00 oltre alla maggiorazione dello straordinario previsto dal vigente CCNL Edile Industria.
Inoltre, sempre per quelle lavorazioni relative agli interventi urgenti di manutenzioni del sottoservizi di pubblica utilità e/o pavimentazioni stradali, in caso di richiesta di spostamento non programmato dal luogo di lavoro al luogo dell’intervento, verrà riconosciuta al lavoratore a titolo di indennità di disponibilità, una indennità giornaliera pari a Euro 12,00.

Lavori scavo TBM e lavorazioni complementari

Alla luce di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, si concorda per tutti i dipendenti coinvolti nelle lavorazioni esterne collegate, complementari e di servizio alle lavorazioni effettuate dalla macchina TBM (nastri, conci e piazzale ecc.), sarà riconosciuta una indennità pari al 15% calcolata sulla retribuzione tabellare, di ogni ora lavorata.

Trasporto

Ai fini dell’indennità trasporto, le parti concordano di riconoscere € 0,35 per ogni ora lavorata agli operai e € 60,00 per ogni mese lavorato per gli impiegati.
Tale indennità, considerata come indennità di disagio sarà riconosciuta indipendentemente dalla distanza casa-lavoro.

L’indennità di trasporto non è dovuta qualora si utilizzi per lo spostamento un mezzo aziendale per il tragitto casa-lavoro.

Guida automezzi aziendali

Per i conduttori di automezzi aziendali per il trasporto delle maestranze dell’impresa nei cantieri, viene riconosciuta una indennità di guida pari a:
– per spostamenti da 20 a 40 km di € 1.50 al giorno;
– per spostamenti da 41 a 80 km di € 2.50 al giorno;
– per spostamento oltre gli 80 km di € 3.50 al giorno;
per ogni giorno di guida, computati su andata e ritorno dal magazzino al cantiere.

Trasferta e/o diaria

Al dipendente che temporaneamente presta la propria opera fuori dal territorio comunale ove ha sede l’azienda o il luogo di assunzione, purché lo spostamento non comporti un ravvicinamento alla residenza del lavoratore, allo stesso spetta una diaria, calcolata sulla retribuzione tabellare, nelle seguenti misure di maggiorazione:
– 15% per spostamenti da 21 a 40 Km
– 19% per spostamenti da 41 a 80 Km
– 22% per spostamenti oltre i 81 Km
1) Corresponsione della misura del 15% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 21 Km. ma non superiore ai 40 Km. dal confine comunale computati su andata e ritorno.
2) Corresponsione della misura del 19% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 41 Km. ma non superiore ai 80 Km. dal confine comunale computati su andata e ritorno.
3) Corresponsione della misura del 22% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore a 80 Km dal confine comunale computati su andata e ritorno.