Ebiart Friuli Venezia Giulia: bonus a dipendenti ed Aziende del settore Legno-Arredo

Erogazione bonus bollette energetiche 2022 ed Una Tantum ad Aziende e lavoratori

L’accordo sottoscritto da Confartigianato-Fvg e Cna-Fvg con i sindacati Fvg Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, prevede per i dipendenti delle Aziende artigiane settore Legno-Arredo di Confartigianato Fvg e Cna Fvg, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto pari ad euro 250,00 per le spese sostenute a causa del rincaro delle bollette energetiche nell’anno 2022.
Altresì, alle Imprese con fino a tre dipendenti e regolari nel versamento dei contributi al Fondo di categoria, spettano euro 300,00 a titolo di Una Tantum. Per quelle da quattro dipendenti in su, euro 500,00.
Si comunica che, le Imprese ed i dipendenti del settore, potranno accedere al bonus inviando la domanda direttamente all’Ente bilaterale regionale-Ebiart entro e non oltre il 30 settembre. L’importo verrà poi erogato dallo stesso, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
Non mancano però pareri discordanti tra i Sindacati di settore. Difatti, secondo Cna-Fvg, tale intervento, pur non risultando risolutivo a fronte dei rincari energetici, appare comunque un segnale di sostegno delle Organizzazioni datoriali per i lavoratori e le Aziende del settore.
Per Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil invece, gli aumenti energetici e l’inflazione pesano sulle buste paghe dei dipendenti. Pertanto, secondo queste, utilizzando lo strumento della bilateralità, ed erogando servizi e prestazioni, si potrebbe dare maggior tutela ai lavoratori.

Fondo Nuove Competenze: rifinanziamento e riapertura dei termini per le istanze di ammissione

Incrementata la dotazione finanziaria del Fondo con 180 milioni di euro e differito al 27 marzo 2023 il termine ultimo per presentare le domande di ammissione (ANPAL, Decreto 24 febbraio 2023, n. 31; Comunicato 27 febbraio 2023).

Il D.L. n. 198/2022 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), convertito in Legge n. 14/2023, ha esteso al 2023 la possibilità da parte del Fondo Nuove Competenze (Fnc) di finanziare accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi.

 

Conseguentemente, l’ANPAL ha ritenuto necessario modificare l’Avviso approvato con decreto n. 320 del 10 novembre 2022 al fine di prorogare alcuni termini e di incrementare la dotazione finanziaria a sostegno degli interventi. 

 

Infatti sono state rilevate economie a valere sui precedenti stanziamenti del Fondo Nuove Competenze per 180 milioni di euro derivanti da rigetti, rinunce o minori rendicontazioni presentate dalle aziende.

Pertanto, con il decreto del Commissario Straordinario ANPAL in commento, la dotazione finanziaria dell’Avviso è stata incrementata, appunto, di 180 milioni di euro, a valere sulle economie emerse in riferimento agli interventi finanziati dal Fondo nelle annualità precedenti a quella corrente.

 

Inoltre, al fine di dare continuità al Fondo Nuove Competenze e orientare gli operatori, si è reso opportuno posticipare sia il termine per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sia quello per la presentazione delle istanze, fermi restando i termini per l’ammissibilità della spesa a valere sul FSE nel periodo 2014-20.

 

Il termine ultimo di presentazione dell’istanza di ammissione al contributo – inizialmente fissato al 28 febbraio 2023 – viene dunque prorogato al 27 marzo 2023. Il nuovo termine è stato fissato anche in considerazione delle tempistiche di realizzazione dei progetti.

 

Anche l’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere stato sottoscritto non oltre la nuova data del 27 marzo 2023 (in luogo della precedente che era stata fissata al 31 dicembre 2022).

CIPL Edilizia Industria – Torino: proroga dei trattamenti fino al 31 marzo 

Al fine di favorire la conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto le Parti sociali hanno concordato la proroga dei trattamenti e delle prestazioni 

Ance Torino e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Torino, Fillea-Cgil Torino, al fine di favorire la conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto, hanno concordato di mantenere tutti gli istituti regolati dal precedente contratto del 20 aprile 2021 fino al 31 marzo 2023, ossia:
– carenza malattia;
– indennità mensa e trasporto;
– diaria trasferta operai;
– premialità retroattiva alle imprese che hanno applicato regolarmente l’istituto EVR 2022, nella misura dello 0,85% del contributo O.M.
Le Parti sociali hanno altresì autorizzato la Cassa Edile di Mutualità e assistenza della provincia di Torino a mantenere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, tutte le prestazioni e le convenzioni fino al 31 marzo.
Allo scopo, tenuto conto dell’esaurimento della riserva APEO, la riduzione contributiva complessiva a beneficio di tutte le imprese edili in regola con i versamenti Cassa Edile che, nella compilazione mensile del MUT hanno comunicato di avere ottemperato a quanto stabilito dal CCNL e dal contratto integrativo territoriale ai fini del pagamento dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per il 2022, sarà pari allo 0,85% ed applicata, a decorrere da ottobre 2022 e fino al 31 marzo 2023 all’aliquota Oneri Mutualizzati.
In virtù della consistenza della riserva 0,45% al 30 settembre 2021 a bilancio Cassa Edile e del positivo andamento di tale gestione anche per l’esercizio 21/22, le Parti si sono impegnate inoltre a destinare parte di tale riserva a prestazioni a beneficio dei lavoratori da erogarsi entro il 31 marzo 2023. La determinazione di queste prestazioni e dell’EVR 2023 avverrà in un prossimo incontro sindacale. 

Previambiente: copertura assicurativa per i casi di premorienza e invalidità permanente

Per i lavoratori, iscritti a Previambiente, a cui si applica il CCNL Servizi Ambientali è previsto il versamento di un importo di 5,00 euro per 12 mensilità da parte delle imprese

Il CCNL Servizi Ambientali del 21 giugno 2022 prevede, con decorrenza 1° gennaio 2023, il versamento (da parte delle imprese) per ciascun lavoratore, a cui si applica il CCNL e iscritto al Fondo Pensione Previambiente, dell’importo di 5,00 euro in cifra fissa per 12 mensilità (premio), da destinare alla copertura assicurativa dei casi di premorienza e di invalidità permanente, superiore ai 2/3, che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro certificata dagli enti competenti.
Al fine di inserire nella garanzia assicurativa tutti i propri iscritti per cui sussiste l’obbligo previsto dal CCNL dei Servizi ambientali, Previambiente ha stipulato un’assicurazione collettiva di gruppo con Unipolsai.
Per le prestazioni, viene precisato che il riconoscimento, da parte della compagnia di assicurazione, dell’invalidità permanente dell’assicurato determina la definitiva cessazione anche della garanzia per il caso di morte. Qualora lo stesso evento accidentale determini il decesso o l’invalidità permanente di più assicurati, la garanzia è limitata ad un importo massimo complessivo pari a cento volte il capitale medio assicurato pro-capite dell’assicurazione collettiva. Detto importo complessivo viene suddiviso sulle posizioni individuali degli assicurati colpiti dal sinistro, in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.
Al verificarsi degli eventi assicurati, l’Assicurato (o i suoi aventi diritto) hanno l’obbligo di consegnare alla compagnia di assicurazione la relativa documentazione. In altri termini, la liquidazione del capitale assicurato non è automatica ma è condizionata, ricorrendone i presupposti, ad una richiesta espressa da parte degli aventi diritto nei modi e secondo le formalità previste nella Convenzione. 
Le imprese sono tenute a versare trimestralmente il premio. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario con valuta beneficiario e disponibilità il giorno 16 del mese (oppure primo giorno lavorativo successivo se il 16 cade in un giorno festivo o di sabato). Nello specifico, gli importi relativi ai premi per il:
– I trimestre 2023, dovranno essere versati il 17/4/2023;
– II trimestre 2023, dovranno essere versati il17/7/2023;
– III trimestre 2023, dovranno essere versati il16/10/2023;
– IV trimestre 2023, dovranno essere versati il 16/1/2024.
Il versamento degli importi a titolo di premio dovrà essere accompagnato dalla contestuale trasmissione di una distinta di contribuzione ad hoc, autonoma e separata dalla distinta di contribuzione utilizzata per comunicare la tipologia di contributi versati al Fondo (TFR, premio, contributo lavoratore e contributo azienda), recante un codice operazione univoco e specifico per il premio assicurativo. Tale distinta di contribuzione ad hoc conterrà l’elenco nominativo degli assicurandi da inserire in copertura nel trimestre appena concluso. Il ritardato o l’omesso versamento dei premi dovuti, ovvero invio della distinta di contribuzione ad hoc, comporta l’interruzione delle garanzie. In tal caso, la posizione individuale si estingue ed i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla Compagnia Assicuratrice in corrispettivo del rischio corso. 
In virtù di ciò, il datore di lavoro rimane responsabile in via esclusiva nei confronti dei propri lavoratori degli effetti conseguenti alla mancata operatività delle garanzie assicurative, fermo restando il diritto ad ottenere dal Fondo la restituzione degli eventuali importi pagati oltre il termine perentorio sopra indicato.

Ebipro: corrisposto rimborso parziale per gli iscritti esercenti attività sportive riconosciute dal Coni

Erogazione del rimborso per i dipendenti di settore ed i figli a carico

L’Ente Bilaterale per gli Studi Professionali Ebipro, corrisponde ai lavoratori iscritti ed esercenti attività sportive riconosciute dal Coni ed ai figli fiscalmente a carico, il rimborso parziale delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività anzidette.
Il regolamento relativo al menzionato rimborso, definisce le linee guida da seguire per una sua più corretta fruizione:
Art. 1 – Oggetto della prestazione
Circa l’oggetto della prestazione, Ebipro, nei limiti delle risorse stanziate, rimborsa, ai dipendenti di Aziende in regola con i versamenti alla bilateralità (Cadi Prof/Ebipro) e con un’anzianità contributiva di almeno sei mesi al momento della domanda, parte delle spese sopportate sia a titolo personale che per i propri figli fiscalmente a carico.
Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda e documentazione necessaria
L’aderente può presentare una sola domanda all’anno nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 giugno, richiedendo il rimborso delle spese sostenute relative all’anno solare precedente. Eventuali domande fuori periodo, non verranno prese in carico dall’Ente. La richiesta dovrà altresì esser presentata con le proprie credenziali tramite procedura online, accedendo alla sezione “Area riservata” del sito di Ebipro.
Alla richiesta dovranno essere allegati in formato Pdf:
1. Documenti fiscali – fatture, ricevute, scontrini fiscali o attestazioni annuali riepilogative dei pagamenti effettuati con indicazione delle rispettive date, emessi dalla Società sportiva e/o Associazione sportiva secondo la vigente normativa in ambito fiscale.
Le contabili di pagamento potranno essere prodotte a supporto ma non in sostituzione dei documenti fiscali la cui produzione risulta indispensabile ai fini del riconoscimento del contributo.
2. Copia dell’ultimo cedolino paga.
Art. 3 – Limiti e criteri di erogazione
Il rimborso è: pari al 50% delle spese sostenute per l’esercizio di discipline sportive riconosciute dal Coni, mentre per l’abbonamento in palestra fino ad un importo massimo di euro 500,00 per richiesta.
Vengono altresì corrisposti, sempre in un’unica soluzione, documenti fiscali intestati all’iscritto o al figlio per il quale viene fatta richiesta. Qualora nei documenti anzidetti sia indicato un soggetto pagatore diverso dall’iscritto, anche se componente del nucleo familiare, oppure tale circostanza emerga da altre evidenze documentali, le relative spese non saranno rimborsabili.
Pertanto, le spese escluse risultano essere quelle relative a: Kit/abbigliamento sportivo, visite/certificati medico sportivi, vitto e alloggio per trasferte svolte per l’esercizio della disciplina sportiva praticata, partecipazione a gare/tornei/saggi, centri estivi, summer camp ed attività similari, noleggio od acquisto di attrezzature, noleggio campi da gioco, titoli di accesso agli impianti, etc…
Non verranno comunque rimborsate le spese sopportate per tutte le attività svolte da bambini di età inferiore ai 3 anni, propedeutiche all’esercizio delle discipline rimborsabili ai sensi del presente Regolamento.
L’Ente potrà poi invitare l’iscritto a regolarizzare la domanda, richiedendo eventuali documenti integrativi entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa.
Decorso il tempo massimo, la pratica sarà considerata con esito negativo. Ed inoltre, previa verifica della regolarità contributiva, parte datoriale provvederà all’erogazione entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione. In caso di diniego o sospensione della pratica, il richiedente ne riceverà comunicazione.
Art. 4 – Condizioni generali
Sono beneficiari delle prestazioni, tutti i dipendenti assunti con il CCNL Studi Professionali in forza presso lo studio, al momento della presentazione della domanda, i cui datori di lavoro risultino in regola con i contributi alla bilateralità di settore (Cadi Prof./ Ebipro). In caso di irregolarità contributive e amministrative, le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale, l’Ente definirà la pratica con esito negativo.
Preme sottolineare che Ebipro si riserva in qualsiasi momento di richiedere tutta la documentazione in originale e aggiuntiva, e di verificare i dati o le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, decade il diritto alle prestazioni, e pertanto, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di eventuali somme indebitamente ricevute.
Infine, si comunica anche, che Ebipro declina ogni responsabilità riconducibile alla normativa fiscale vigente in materia di detraibilità/deducibilità delle spese per le quali il dipendente avanza richiesta di rimborso ai sensi del presente regolamento.

 

Il Milleproroghe 2023 è legge: le misure sul lavoro

Il testo prevede interventi di semplificazione delle assunzioni nelle forze dell’ordine e nei Vigili del Fuoco, sul lavoro in somministrazione, sullo smart working e sul Fondo nuove competenze (Legge n. 14/2023).

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 14/2023 di conversione del Decreto Milleproroghe, dopo l’approvazione definitiva della Camera dei deputati. Il provvedimento interviene sul versante del mondo del lavoro con diverse misure. Innanzitutto, si segnala la proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento  di procedure di assunzione e di corsi di formazione nelle forze dell’ordine, fino al 31 dicembre 2026 (articolo 2-bis). In pratica, in considerazione delle carenze di organico di Forze armate, Polizia, Corpo nazionale dei vigili del  fuoco e del personale dell’Amministrazione penitenziaria, i concorsi indetti, per  i  quali  non  sia stata avviata alcuna fase concorsuale, potranno svolgersi con modalità semplificate (almeno una prova  scritta o una prova orale) e in sede decentrata e con strumenti telematici. Ridotti anche i tempi dei corsi di formazione necessari a ricoprire ruoli dirigenziali nelle forze dell’ordine.

 

Lavoro in somministrazione e CIGS trasporto aereo

 

La deroga al limite di 24 mesi dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato è estesa fino al 30 giugno 2025 dalla precedente data del 30 giugno 2024 (articolo 9, comma 4-bis). Inoltre, le  domande  di  accesso  alla  prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza.

Proroga lavoro agile per determinate categorie

Lo smart working viene prorogato fino al 30 giugno 2023 per i lavoratori cosiddetti fragili sia del settore privato, sia del settore pubblico. La proroga viene resa possibile da una copertura finanziaria di 16 milioni di euro. Prorogata fino al 30 giugno 2023 anche la possibilità di richiedere di poter svolgere il lavoro agile in modalità semplificata da parte dei genitori con figli sotto i 14 anni.

Proroga del Fondo nuove competenze

Infine, viene prorogato per tutto il 2023 il Fondo nuove competenze gestito dall’ANPAL che consente di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene  finalizzato a percorsi formativi. 

Ebav: contributo per acquisto di nuovi carrelli elevatori

Previsto un contributo per le spese sostenute nel 2022 

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo a favore delle Aziende del settore Trasporto Merci per le spese sostenute nel 2022 relativamente:
– all’acquisto e verifica periodica di carrelli e gru idrauliche;
– all’acquisto per mezzi di trasporto merci (casse mobili, sponde idrauliche, cassoni scarrabili e allestimento vani di carico per trasporti di pregio);
– all’acquisto e installazione di climatizzatori a veicolo fermo.
I contributi sono erogabili fino al raggiungimento del tetto di 15.000,00 euro complessivi per azienda e non possono essere utilizzati per l’acquisto dell’usato.
I contributi verranno erogati entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav, dopo aver compilato la documentazione reperibiliti dal sito Ebav.

Contributo Massimo erogabile
40% dei costi sostenuti   1.500,00 euro per unità acquistata
40% dei costi sostenuti  1.500,00 euro per installazione
30% dei costi sostenuti  500,00 euro per unità acquistata

 

Decreto flussi 2022, semplificato l’accesso al portale informatico dedicato

Il Ministero dell’interno comunica la semplificazione del meccanismo di accesso al portale informatico ALI per la presentazione delle domande al fine di rendere più agevole il servizio per gli uffici e gli utenti (Ministero dell’interno, circolare 24 febbraio 2023, n. 1212; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 27 febbraio 2023). 

Fino al 22 marzo 2023, come disposto dal DPCM 29/12/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26/01/2023, sarà disponibile la sezione dell’applicativo dedicata al Decreto flussi 2022 per la precompilazione dei moduli di domanda.

 

Conclusa tale fase, a partire dal 27 marzo 2023 (cd. click day), le istanze potranno essere trasmesse con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, fino a concorrenza delle quote previste dal citato DPCM o, comunque, fino al 31 dicembre 2023.

 

Nell’ottica di uno snellimento organizzativo per utenti e uffici, è stato semplificato, rispetto agli anni precedenti, il meccanismo di accesso al Portale informatico dedicato ALI: in particolare, non è più necessario fare richiesta di profilazione alla Prefettura e non c’è più un limite massimo di domande.

 

Pertanto, ciascun richiedente può accedere tramite SPID e presentare le proprie domande, selezionando il relativo modello in relazione alla tipologia di lavoro (es. stagionale, subordinato, ecc.), senza necessità di preventiva richiesta di profilazione dell’utente alle Prefetture e senza incorrere ulteriormente nel limite massimo di 5 istanze.

 

E’ poi attiva una profilazione automatica degli operatori che avviene ad opera dello stesso sistema informatico solo, però, per le seguenti categorie di utenti:

 

– le associazioni o organizzazioni professionali che hanno stipulato con il Ministero del lavoro e politiche sociali il protocollo d’intesa, in ragione della prevista procedura semplificata;

– le associazioni che fruiscono delle quote riservate per il lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo;

– gli enti ai quali è riconosciuto il finanziamento da parte del Ministero del lavoro ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 152/2001 e del conseguente D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 Tabella D, per i relativi adempimenti periodici.

 

A tal fine, le Direzioni nazionali dei patronati e delle associazioni o organizzazioni professionali dovranno inviare tramite PEC gli elenchi degli operatori da abilitare, con l’indicazione del codice fiscale degli stessi.

 

Il sistema informatico riconoscerà automaticamente le utenze degli operatori comunicate dai suddetti Enti.

 

Il Ministero precisa, infine, che non saranno tenute in considerazione le istanze che perverranno da singoli operatori i quali si autodichiarino appartenenti ai Patronati o Associazioni.

CCNL Terziario (Confcommercio): proseguono i negoziati

Classificazione del personale e lavoro agile tra i punti salienti delle trattative 

L’incontro tra Confcommercio e le organizzazioni sindacali Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl e Uiltucs – Uil è avvenuto lo scorso 22 febbraio con l’obiettivo di  proseguire le trattative per il rinnovo del CCNL.
I temi affrontati sono stati:
– la classificazione del personale: secondo i sindacati, a fronte dell’introduzione della classificazione dei dipendenti di aziende nell’ambito dei servizi professionali alle imprese e del mondo della Information and Communication Tecnology, vi è la necessità di un ulteriore approfondimento al fine di evitare un eventuale schiacciamento in basso della classificazione dei livelli di inquadramento proposti in tale ambiti;
– il lavoro agile: le parti hanno intenzione di recepire nel CCNL il Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile sottoscritto a dicembre 2021, oltre ad eventuali integrazioni che potrebbero essere avanzate durante il tavolo delle trattative. 
Il prossimo incontro è programmato il 27 marzo.

CCNL Metalmeccanica – Industria: chiarimenti sui permessi per motivi sindacali e cariche elettive

Fiom-Cgil, in una nota sindacale, si è espressa sulla corretta applicazione dell’art. 5 “Permessi per motivi sindacali e cariche elettive” – Sez. Seconda – Diritti Sindacali

In ragione della nuova composizione dei gruppi dirigenti è stato chiesto a Fiom-Cigl da diversi territori un chiarimento in merito alla corretta applicazione dell’art. 5 “Permessi per motivi sindacali e cariche elettive” – Sez. Seconda – Diritti Sindacali. 
Afferma il Sindacato che nella formulazione “potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare”, per coloro che “siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici”, le 24 ore non sono da ritenersi il numero massimo di permessi a disposizione, ma invece come riferimento ad ogni singola possibile carica
A titolo di esempio, qualora un delegato sindacale facesse parte sia del direttivo provinciale Fiom sia del direttivo Confederale del proprio territorio, lo stesso ha a disposizione 48 ore a trimestre e non solo 24.
Si applica lo stesso criterio se oltre al direttivo provinciale Fiom facesse parte dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale Comitato Fiom. L’unico ambito di competenza escluso riguarda l’ambito regionale, sia a livello di categoria che Confederale. Sono fatte salve le eventuali intese aziendali in materia di monte ore sindacale.
Le nomine negli organismi dirigenti menzionati e le eventuali variazioni devono essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali alle Associazioni industriali territoriali, che a loro volto comunicheranno all’azienda di cui il lavoratore appartiene.