CIPL Edilizia Artigianato Trento: stabilito l’EVR per l’anno 2024

Corrisposto l’EVR nella misura del 5,3% ai lavoratori e alle lavoratrici del Settore

Il 17 aprile 2024 Le Parti sociali Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea Cgil del Trentino, insieme all’Associazione Artigiani – Confartigianato Trentino, hanno stipulato il verbale d’accordo per l’attuazione dell’EVR relativo al 2024.
Difatti, dai risultati dei parametri provinciali riportati in seguito alla comparazione con le medie triennali, la misura dell’Elemento Variabile della Retribuzione individuata è pari al 5,3% della misura massima dei minimi di paga in vigore dal 1° gennaio 2024.
Per gli apprendisti, tale importo viene calcolato in base al Gruppo e semestre di anzianità.
Pertanto, le aziende iscritte alla Cassa Edile di Trento, a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di aprile 2024, accantoneranno l’importo di EVR nella misura del 76,75% del 5,3% (4,07%).
La quota viene così corrisposta:
– agli operai e ai relativi apprendisti in due tranche annuali liquidate entro i primi 10 giorni di luglio e di dicembre;
– agli impiegati e apprendisti impiegati,  mensilmente, insieme al pagamento della retribuzione, dall’impresa.
Di seguito le tabelle.

Liv. Minimi CCNL Fascia

22,50%

24,00%

1° Parametro 2° Parametro 3° Parametro Totale EVR

5,3%

    3,5% 0,6% 0,6% 0,6% Importi mensili
7 1.933,46 69,66 11,96 11,96 11,96 105,65
6 1.777,08 62,20 10,66 10,66 10,66 94,19
5 1.481,04 51,84 8,89 8,89 8,89 78,50
4 1.380,98 48,33 8,29 8,29 8,29 73,19
3 1.283,72 44,93 7,70 7,70 7,70 68,04
2 1.153,65 40,38 6,92 6,92 6,92 61,14
1 987,3 34,56 5,92 5,92 5,92 52,33
Liv.   Minimi Paga Base Oraria Valore Orario (arrotondato)
  Capo Squadra I  8,16 0,44
  Capo Squadra 7,34 0,39
Capo Squadra 8,78 0,47
Operaio IV liv 7,98 0,43
Operaio Specializzato 7,42 0,40
Operaio Qualificato 6,67 0,36
Operaio Comune 5,71 0,31

Revisione IRPEF e IRES: il Consiglio dei ministri approva D.Lgs. in esame preliminare

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 aprile 2024, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche e delle società e degli enti (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 30 aprile 2024, n. 79).

Il nuovo decreto di revisione IRPEF e IRES, che attua le disposizioni di delega previste dalla Legge sulla riforma fiscale n. 111/2023, prevede tra le principali novità:

  • modifiche alla disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario. La nuova disciplina comprende in tale reddito anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette “colture fuori suolo” e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente;

  • l’ampliamento delle componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, vengono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;

  • nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente determinate condizioni;

  • l’introduzione del principio di onnicomprensività quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo (in analogia ai lavoratori dipendenti). Viene prevista l’esclusione dalla formazione del reddito, oltre dei contributi assistenziali e previdenziali, anche: delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e del riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi. Oltre a ciò, viene confermato il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta e viene esteso il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale. Infine, viene introdotto il principio di neutralità fiscale.

Il nuovo D.Lgs. stabilisce, inoltre, che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assuma come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.

 

Con le nuove diposizioni viene anche realizzata una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.

Si evidenziano interventi in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta.

 

Infine, il Governo apporta modifiche al regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, con interventi in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione.

Patente a punti, le modifiche al Decreto PNRR 4 in sede di conversione

È in vigore dal 1° maggio 2024 la Legge n. 56/2024 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per  l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Legge 29 aprile 2024, n. 56).

Il D.L. n. 19/2024 (cosiddetto Decreto PNRR 4) è legge: è stata infatti pubblicata sulla G.U. del 30 aprile 2024 la legge di conversione che apporta alcune modifiche al testo del decreto.

 

In particolare, per quanto riguarda le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (articolo 29), si segnalano le novità introdotte al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (cosiddetta “patente a punti”).

 

Intervenendo sull’articolo 29, comma 19, lettera a), viene completamente riscritto l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale

 

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

 

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’INL subordinatamente al possesso dei seguenti nuovi requisiti:

 

1) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

2) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto;

3) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

4) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

5) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

6) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui sopra, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INL, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

 

Se nei cantieri temporanei o mobili si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi

 

In mancanza della patente o del documento equivalente di cui sopra detto, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

 

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

CCNL Pulizia: incontro dei sindacati per la piattaforma

Le principali rivendicazioni sindacali sono il miglioramento delle relazioni industriali, il part time ciclico, l’inquadramento, la bilateralità ed il bilanciamento vita lavoro

Lo scorso 29 aprile si è tenuto un incontro tra i delegati regionali del sindacato Uiltrasporti-Uil in vista della piattaforma di rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi.
Sono state, pertanto, illustrate le più importanti richieste dei sindacati: l’impedimento dal dumping, il miglioramento delle relazioni industriali, maggior utilizzo del part time ciclico, un nuovo inquadramento, la bilateralità  ed un maggior bilanciamento vita lavoro, oltre ad una maggiore tutela della salute.
Secondo i sindacati i punti di discussione più rilevanti saranno la lotta al dumping e le relazioni industriali in virtù della particolarità del settore che gestisce la propria attività tramite appalti vinti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per quanto riguarda la parte economica, invece, i sindacati si ritengono abbastanza ottimisti sulla base del recupero del potere d’acquisto alla scadenza del contratto in via automatica.

Apprendistato e attività stagionali: la compatibilità è possibile

Forniti chiarimenti sull’utilizzo del contratto di cui agli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 (INL, nota 24 aprile 2024, n. 795).

L’Ispettorato nazionale del lavoro non ritiene automaticamente impossibile la stipula di un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato da giovani studenti. Lo si evince dalla nota in commento dell’INL, emessa su input del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che aveva segnalato la necessità, da parte dell’Ispettorato, di alcune precisazioni in ordine all’utilizzo del contratto di apprendistato di cui articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 ai fini dello svolgimento di attività stagionali

In realtà, la materia era stata già affrontata dall’INL con la nota n. 1369/2023 che aveva richiamato la disciplina contenuta, oltre che nel D.Lgs. n. 81/2015, anche nel D.I. 12 ottobre 2015 e nella circolare n. 12/2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricordando che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato mediante l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (ad esempio qualifica/diploma).

Tuttavia, l’Ispettorato precisa che il principio di “coerenza” tra attività lavorativa e titolo di studio va ad orientare il “primo contatto” con l’istituzione formativa da parte del datore di lavoro. Quindi, da ciò non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.

L’utilità dello strumento del contratto di apprendistato è infatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’art. 43, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”. Ne deriva che proprio la sottoscrizione del protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di
utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente. 

CCNL Alberghi Confcommercio: proseguono i negoziati per il rinnovo del contratto

Le posizioni tra le Parti Sociali sono ancora distanti

Le OO.SS. di settore, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno reso nota la prosecuzione delle trattative con Federalberghi e Faita per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2018 ed applicato ai circa 580mila addetti del comparto turistico ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping. 
Nell’ultimo incontro del 23 aprile 2024 le due associazioni datoriali sopracitate hanno presentato una proposta di testi, dichiarando di avere ricevuto il mandato a rinnovare il contratto all’insegna di un “cambio di passo” rispetto al confronto precedente. Al contempo hanno anche precisato che la sottoscrizione delle intese avverrà solo dopo la definizione degli altri rinnovi contrattuali di settore.
I Sindacati, hanno evidenziato che la sottoscrizione del nuovo contratto nazionale non può invece essere legata alla definizione degli altri tavoli di trattativa. Come affermano Filcams, Fisascat, Uiltucs, la posizione di parte datoriale disattende l’impegno, condiviso da entrambe le Parti sociali, di giungere alla definizione del rinnovo in tempi celeri. In più, ribadiscono l’esigenza di procedere con un negoziato che individui per la trattazione, rispetto alla parte normativa, i soli temi prioritari e su cui non ci siano distanze tra le Parti e, per la parte economica, la definizione degli aumenti salariali e la collocazione delle rispettive tranches di erogazione. 
Le organizzazioni sindacali si sono riservate di svolgere riflessioni di merito sui testi presentati da Federalberghi e Faita, nonché di elaborare una propria proposta anche in ordine all’introduzione di nuovi istituti contrattuali su politiche di genere, genitorialità e per le donne vittime di violenza. I prossimi incontri per la discussione dei temi sopraindividuati sono stati fissati per il 15 e 17 maggio.

CCNL Turismo Confcommercio: nuovo incontro per il rinnovo

L’associazione datoriale chiede differenti modalità di erogazione della quattordicesima mensilità, riduzione dei Rol in caso di formazione, aumento delle percentuali di retribuzione per l’apprendistato

Nei giorni scorsi sono proseguite le trattative presso la sede Fipe per il rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio applicabile ai dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva, ristorazione commerciale, turismo.
E’ innanzitutto proseguita la discussione sulla classificazione del personale e sono state approfondite le seguenti questioni in merito ai requisiti professionali, alle terminologie ed alle definizioni.
La negoziazione è proseguita con la presentazione da parte datoriale delle seguenti richieste: la cristalizzazione degli scatti di anzianità, una differente modalità di erogazione della quattordicesima mensilità, la riduzione dei rol in caso di formazione, aumento delle  percentuali di retribuzione dovuta al termine dell’apprendistato.
Per quanto riguarda la parte economica non vi sono, invece, aggiornamenti da parte delle sigle sindacali.
In merito al settore ristorazione collettiva la parte datoriale ha chiesto una regolamentazione degli scioperi in ambito scolastico, come già stabilito per il settore sanitario.
Il prossimo incontro è previsto per il 6 maggio.

CCNL Enel: raggiunto accordo con le OO.SS.

Dopo tre mesi di mobilitazione, si è giunti all’intesa

Il 24 aprile 2024 le Parti sociali Filctem – Cgil, Flaei – Cisl, Uiltec – Uil, a seguito della grande mobilitazione di lavoratori e lavoratrici del Gruppo Enel organizzata dalle stesse OO.SS., hanno raggiunto l’atteso accordo con i management di Enel.
Molteplici i temi disciplinati dall’intesa: 
– in e-distribuzione, le Manovre di Esercizio non vengono terziarizzate, si sospende l’applicazione del semiturno e vengono effettuati 2000 immissioni di cui almeno 1600 aggiuntive;
– analisi dei riflessi del Piano Industriale per tutte le Aree di Business e di Staff;
– in tema di Welfare Aziendale, si prevede la stipula di un accordo per il finanziamento volto ad incrementare e migliorare i servizi ai Soci;

– ridefinizione del modello di Relazioni Industriali per l’introduzione di concrete forme di Partecipazione;

– impegno congiunto dell’Azienda e del Sindacato a condividere iniziative comuni per la valorizzazione degli investimenti, per la garanzia occupazionale e per la proroga delle concessioni (distribuzione idroelettriche e geotermiche).
Sul versante dello smartworking, le organizzazioni sindacali non accettano che il Gruppo Enel sia l’unica azienda del settore a non avere un accordo in merito, ribadendo la volontà di intraprendere una trattativa per definire un accordo migliore rispetto a quello già applicato unilateralmente dall’Azienda.
Ovviamente, oltre a ringraziare tutte le lavoratrici ed i lavoratori che hanno aderito alla mobilitazione, Filctem. Flaeil e Uiltec revocano gli scioperi generali precedentemente indetti per il 30 aprile e il 2 maggio.

Accesso alla dichiarazione precompilata 2024: soggetti autorizzati e dati inseriti

L’Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni in merito alla dichiarazione precompilata 2024, chiarendone i soggetti destinatari, i dati oggetto dell’accesso e le modalità d’accesso (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 aprile 2024, n. 210954).

L’Agenzia delle entrate, con il nuovo provvedimento, ha individuato la platea dei soggetti destinatari della dichiarazione precompilata 2024. Nello specifico, tali soggetti interessati sono:

  • i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del Decreto n. 164/1999;

  • in via sperimentale, a partire dal 2024, i contribuenti persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa.

Dunque, a partire dal 30 aprile 2024, il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, accedono ai seguenti documenti:

  1. dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;

  2. elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative. Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla Certificazione Unica, dal 2024 nell’elenco sono riportati anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.

L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:

 

– quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

– premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;

– contributi previdenziali e assistenziali;

– contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;

– spese sanitarie e relativi rimborsi;

– spese veterinarie;

– spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;

– contributi versati alle forme di previdenza complementare;

– spese funebri;

– spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;

– spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;

– erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

– spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;

– spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;

– spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;

– rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive;

– rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;

– oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

 

Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia individua i familiari da considerare fiscalmente a carico sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche, nonché sulla base delle informazioni comunicate dall’INPS, relative ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale. 

Premio speciale unitario INAIL 2024 per soggetti impegnati nei PUC

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali approva la Determina n. 73 del 26 marzo 2024 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL che stabilisce  il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) relativamente all’anno 2024 (D.M. 24 aprile 2024, n. 68).

È stato pubblicato il 29 aprile scorso, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione “Pubblicità legale”, il decreto in oggetto con cui viene recepita e approvata la Determina n. 73 del 26 marzo 2024 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL e concernente il premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) e relative modalità di applicazione.

 

Viene stabilità la misura del suddetto premio speciale unitario per l’anno 2024, fissandola in 1,04 euro per singola giornata di attività prestata.

 

A tale importo va aggiunto l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del D.P.R. n. 1124/1965, per i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC), beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), nonché per le persone in condizione di povertà come eventualmente individuate con appositi provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che su base volontaria, pur non essendo beneficiarie dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro, partecipano a Progetti utili alla collettività (PUC). 

 

I comuni, anche in forma associata, e le altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC, attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti la copertura assicurativa INAIL esclusivamente con modalità telematica, utilizzando la Piattaforma GePI.