Approvato il modello di dichiarazione IRAP 2022

Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2022” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2021 (Agenzia delle entrate – Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30729).

Il Modello IRAP 2022 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2021, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
I contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2021 non devono utilizzare il presente modello ma quello approvato l’anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale procedura di liquidazione).
Qualora il modello IRAP 2021 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nel modello approvato nel 2022, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
In base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
In particolare:
– per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
– per i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, il termine è fissato nell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
a) direttamente dal dichiarante;
b) tramite un intermediario abilitato;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Nel nuovo modello di dichiarazione IRAP 2022, sono state introdotte novità nella sezione Patent box. Nello specifico, la possibilità di utilizzare, nella determinazione del valore della produzione ai fini IRAP, la maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli utilizzati nello svolgimento della propria attività d’impresa.
Sono state introdotte anche novità per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali e per l’applicazione della disciplina c.d. ACE.

 

INPS: Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità

L’INPS, con messaggio 31 gennaio 2022, n. 471, comunica il rilascio della procedura informatica dedicata alla trasmissione delle domande per la fruizione del contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità ex art. 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021)

L’art. 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), prevede un contributo per i genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
In attesa della pubblicazione della circolare dell’Istituto, con la quale saranno illustrate nel dettaglio le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2021 nonché le istruzioni operative per la gestione dei pagamenti, con il messaggio n. 471 del 31 gennaio 2022, l’INPS comunica il rilascio della procedura informatica dedicata alla trasmissione delle domande per la fruizione del suddetto contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità.

A partire dal 1° febbraio 2022 la procedura in questione è disponibile on line sul portale istituzionale www.inps.it, per i cittadini muniti di SPID di almeno II livello, CIE o CNS.
Per i cittadini la procedura è disponibile accedendo al menu “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilità”; per i Patronati, il servizio è presente all’interno del “Portale dei Patronati”.
Trasmessa la domanda e completata la protocollazione, è disponibile, nella sezione “Ricevute e provvedimenti” della medesima procedura, la ricevuta della domanda con l’indicazione del protocollo attribuito.
Nella domanda è necessario indicare, da parte del genitore-richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo. Esclusivamente per l’anno di riferimento con competenza 2022, il genitore richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, può presentare domanda anche per l’anno 2021, selezionando l’apposito flag “Dichiaro di voler presentare domanda anche per l’anno 2021”.

È inoltre necessario indicare le seguenti modalità alternative di pagamento:

– bonifico domiciliato presso ufficio postale;
– accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA).

Per quest’ultima opzione è possibile indicare degli IBAN di conto corrente bancario, di carta ricaricabile o di libretto postale.
Per le domande istruite positivamente e nei limiti di spesa previsti, si procederà centralmente all’emissione dei pagamenti di competenza dell’anno 2022 con cadenza di ratei mensili. Si fa riserva di comunicare con apposito successivo messaggio le modalità di pagamento per le rate di competenza dell’anno 2021, qualora spettanti.
Il provvedimento (di accoglimento o di reiezione) della domanda sarà reso disponibile a conclusione delle fasi istruttorie e sarà direttamente consultabile dal cittadino/Patronato accedendo alla procedura in argomento, sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.

Superbonus: fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico su fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2 (collabente), cessione del credito e spese sostenute in anni diversi (Agenzia delle entrate – Risposta 31 gennaio 2022, n. 56).

Nel caso di specie, il contribuente è proprietario di un fabbricato residenziale unifamiliare, con accesso indipendente, iscritto nella categoria catastale F2 – Fabbricati collabenti, dotato di impianto di riscaldamento sul quale sta effettuando un “intervento finalizzato al risparmio energetico costituito da: coibentazione delle superfici opache disperdenti per una superficie maggiore del 25 per cento dell’involucro disperdente, sostituzione serramenti, sostituzione di impianto di riscaldamento con caldaia ibrida, installazione di impianto solare fotovoltaico”. Gli interventi in questione rientrano tra quelli ammessi alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus).
L’Istante, che intende avvalersi della cessione del credito corrispondente a tale detrazione ad una banca, specifica, inoltre, che nel 2021 ha già versato acconti per i suddetti lavori e che, nell’anno 2022, verserà altri acconti nonché il saldo. Rappresenta, infine, che, a causa di ritardi nelle forniture, il primo SAL sarà emesso nel 2022 e si riferirà sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022.
Tanto premesso, chiede se le spese sostenute a cavallo di due anni (2021-2022) e riferite ad un unico SAL siano cedibili ad un istituto di credito, e in tal caso quale annualità vada indicata ai fini della comunicazione dell’opzione per interventi edilizi e Superbonus.

In base a quanto previsto dal citato comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio, nel caso in cui per gli interventi ammessi al Superbonus sia prevista l’emissione di SAL è possibile esercitare l’opzione di cui al medesimo articolo 121 per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione solo se lo stesso si riferisce ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, non rilevando la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi d’imposta diversi.
Nel caso di specie, pertanto, considerato che secondo quanto riferito dall’Istante il primo SAL sarà emesso nell’anno 2022, sarà possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Considerato, inoltre, che il SAL emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l’opzione potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell’anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa.
Per gli acconti corrisposti nell’anno 2021, invece, l’Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.
Sulla base di quanto precede l’Agenzia ritiene, infine, assorbito il quesito in ordine alla annualità da indicare nel modello per la comunicazione dell’opzione di cessione, compilabile nel portale dell’Agenzia delle entrate tramite il software denominato ” Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”, rinviando alle istruzioni disponibili sul citato portale ed ai provvedimenti in premessa richiamati per le relative modalità di compilazione.

INPS: nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

L’Inps comunica il nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo, i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.
Tuttavia, il Ministero del lavoro ha segnalato la necessità di riconsiderare l’ambito di applicazione del Fondo, al fine di escludere i titolari di farmacia dall’alveo dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Peraltro, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio 2022) ha modificato l’assetto normativo vigente in materia di ammortizzatori sociali. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono da ricomprendere nella platea dei destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali – alla cui disciplina sono assoggettati i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente – anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale.
Alla luce delle nuove indicazioni ministeriali, sono tenuti all’iscrizione al Fondo di solidarietà in oggetto, i datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati di seguito.

1 FONDO ATTIVITA’ PROFESSIONALI – AMBITO DI APPLICAZIONE (Allegato 1)
2 ATECO Descrizione ATECO CSC CA
3 69.10.10 Attività degli studi legali 70701
4 – difesa degli interessi di una parte nei confronti di un’altra parte effettuata da (o sotto la direzione di) persone abilitate ad esercitare la professione forense, innanzi a un tribunale o altro organo giudiziario, e in particolare: l’assistenza e rappresentanza nei processi civili, l’assistenza e rappresentanza nei processi penali, l’assistenza e rappresentanza in materia di controversie del lavoro
5 – attività di consulenza giuridica e legale
6 69.10.20 Attività degli studi notarili 70701
7 – consulenza nella stesura di documenti legali: statuti, accordi di collaborazione o documenti simili inerenti alla costituzione di società, brevetti e diritti d’autore, redazione di atti legali, di testamenti, di atti fiduciari ecc.
8 – altre attività notarili, di ufficiali giudiziari, di arbitrato e conciliazione
9 – attività di notai
10 69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti 70701
11 – predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria
12 – registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti
13 – compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche
14 – funzioni di sindaco
15 69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali 70701
16 – predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria
17 – registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti
18 – compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche
19 – funzioni di sindaco
20 69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi 70701
21 – predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria
22 – attività di assistenza e di rappresentanza (esclusa la rappresentanza legale) dei clienti innanzi alle autorità tributarie
23 – funzioni di sindaco
24 69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

25 69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi 70701
26 69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

27 – revisione e certificazione dei bilanci
28 – elaborazione, analisi e certificazione dei rendiconti finanziari
29 – consulenza economico finanziaria in ambito contrattuale
30 69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro 70701
31 71.11.00 Attività degli studi di architettura 70701
32 – attività di consulenza in campo architettonico: progettazione di edifici e stesura dei progetti, pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio
33 71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 70701
  A B C D
2 ATECO Descrizione ATECO CSC CA
34 – attività di progettazione ingegnerizzata (che comportano l’applicazione di leggi e principi dell’ingegneria alla progettazione di macchinari, materiali, apparecchiature e strumentazioni, strutture, processi e sistemi) e attività di consulenza relative a: macchinari, processi industriali e impianti industriali; progetti connessi all’ingegneria civile, idraulica e dei trasporti; progetti di gestione delle risorse idriche 70701
35 – elaborazione e realizzazione di progetti relativi all’ingegneria elettrica ed elettronica, all’ingegneria mineraria, all’ingegneria chimica, meccanica ed industriale e all’ingegneria dei sistemi e della sicurezza
36 – elaborazione di progetti che comportano l’impiego di impianti di condizionamento dell’aria, di refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell’inquinamento, ingegneria acustica ecc.
37 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

38 – attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari campi dell’architettura e dell’ingegneria; gestione di progetti di costruzioni civili e industriali
39 – realizzazione di progetti di ingegneria integrata “chiavi in mano”
40 refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell’inquinamento, ingegneria acustica ecc.
41 71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri 70701
42 – attività di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori di costruzione svolte da geometri
43 71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

44 – attività concernenti la cartografia e i sistemi di informazione spaziale, aerofotogrammetria inclusa
45 71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

46 – indagini geofisiche, geologiche e sismologiche
47 – attività riguardanti le indagini geodetiche: indagini su terreni e confini, indagini idrologiche, indagini geologiche e idrogeologiche, indagini del sottosuolo
48 71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti 70701
49 attività relative ai collaudi chimici o di altro tipo su materiali e prodotti, tra cui: prove di acustica e di vibrazioni, prove sulla composizione e sulla purezza di minerali ecc.
50 – prove nel settore dell’igiene alimentare, inclusi i controlli veterinari e il controllo della produzione alimentare
51 – analisi delle caratteristiche, delle proprietà fisiche e delle prestazioni dei materiali, come resistenza, spessore, durata, radioattività ecc.
52 prove di qualificazione e di affidabilità
53 – test di prestazioni di macchinari finiti: motori, automobili, attrezzature elettroniche ecc.
54 esami radiografici di saldature e giunzioni
55 analisi dei guasti
56 analisi e misurazione di indicatori ambientali: inquinamento atmosferico e idrico ecc.
57 attività dei laboratori della polizia scientifica
58 prove effettuate tramite l’impiego di modelli (esempio: aeromobili, navi, dighe ecc.)
59 71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti processi e sistemi 70701
60 – certificazione dei prodotti, inclusi beni di consumo, autoveicoli, aeromobili, contenitori pressurizzati, impianti nucleari ecc.
61 – prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli (revisione a norma di legge)
62 – certificazione dei processi di produzione ecc.
63 – certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza
64 71.20.22 Attività per la tutela di beni di produzione controllata 70701
65 72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 70701
  A B C D
2 ATECO Descrizione ATECO CSC CA
66 72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia 70701
67 72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria 70701
68 attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria (ad esclusione della ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie), scienze naturali, ingegneria e della tecnologia, scienze mediche, scienze agricole, attività di ricerca e sviluppo interdisciplinari, principalmente nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria
69 74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

70 – servizi prestati da agronomi
71 74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

72 – servizi prestati da agrotecnici e da economisti specializzati in agricoltura a favore delle aziende agricole ecc.
73 74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

74 74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica n.c.a. 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

75 – consulenza ambientale
76 – consulenza tecnica per l’ottenimento dei brevetti industriali
77 – consulenza risparmio energetico
78 74.90.99 Altre attività professionali n.c.a. 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

79 – attività di intermediazione aziendale, ad esempio per la compravendita di piccole e medie imprese, inclusi gli studi professionali (sono escluse le attività di intermediazione immobiliare e assicurativo)
80 – attività di intermediazione per l’acquisto e la vendita di licenze d’uso
81 – attività peritali non inerenti al settore immobiliare o assicurativo (per antiquariato, gioielleria..)
82 – attività dei periti calligrafici, sommelier ecc.
83 – agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori ecc. per i libri, le opere teatrali, le opere d’arte, le fotografie ecc. dei propri clienti
84 – servizi di gestione dei diritti d’autore e loro ricavi
85 – gestione dei diritti connessi alla proprietà industriale: licenze ecc.
86 – attività degli archeologi
87 75.00.00 Servizi veterinari 70702
88 86.21.00 Servizi degli studi medici di medicina generale 70702
89 visite mediche e cure nel settore della medicina generale effettuate da medici generici
90 86.22.01 Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi 70702
91 86.22.02 Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale 70702
92 86.22.03 Attività dei centri di radioterapia 70702
93 86.22.04 Attività dei centri di dialisi 70702
94 86.22.05 Studi di omeopatia e di agopuntura 70702
95 86.22.06 Centri di medicina estetica 70702
96 86.22.09 Altri studi medici specialistici e poliambulatori 70702
97 – visite mediche e cure nel settore della medicina specialistica effettuate da medici specialisti
98 86.23.00 Attività degli studi odontoiatrici 70702
99 86.90.11 Laboratori radiografici 70702
100 86.90.12 Laboratori di analisi cliniche 70702
101 86.90.13 Laboratori di igiene e profilassi 70702
102 86.90.21 Fisioterapia 70702
A B C D
2 ATECO Descrizione ATECO CSC CA
103 86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. 70702
104 – servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell’optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche ecc.
105 – attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti
106 86.90.30 Attività svolta da psicologi 70702
107 – servizi di salute mentale forniti da psicanalisti, psicologi e psicoterapisti
108 86.90.41 Attività degli ambulatori tricologici 70702
109 88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 70704
110

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112

113

servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e simili svolti a favore di anziani e disabili, presso il loro domicilio o altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, operanti a livello nazionale o gruppi di autoaiuto operanti a livello locale, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza: visita ad anziani e adulti disabili, supporto alle attività quotidiane per anziani e adulti disabili
114 90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti 70701
115 93.19.92 Attività delle guide alpine 70401 se con 3X o 3B solo tra +3 e <50
116

 

Destinazione previdenza complementare nelle Federazioni Sportive Nazionali

Siglato il 26/1/2022, l’accordo relativo alla destinazione delle risorse economiche accantonate dai datori di lavoro per la previdenza complementare del personale dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali.

In occasione della sottoscrizione dell’accordo per il CCNL del personale dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali 2015/2017, si è stipulato il suddetto accordo.
Le risorse economiche poste a carico dei datori di lavoro a decorrere dall’1/8/2013 saranno liquidate a ciascun dipendente in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo nella misura dallo stesso maturata fino al 31/12/2021. Le risorse economiche accantonate da Sport e Salute e dalle Federazioni Sportive Nazionali con riferimento al periodo antecedente il 1/8/2013 resteranno nella disponibilità dei datori di lavoro.
Al fine di dare piena attuazione all’accordo sindacale del 5/12/2012 le parti convengono di avviare, a decorrere dall’1/1/2022, la raccolta delle adesioni al Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio, confermando le quote di contribuzione individuate nel predetto accordo.

Idraulico-forestale e idraulico-agraria: i nuovi minimi retributivi previsti dal CCNL

  Pubblicate, le tabelle retributive, a seguito del il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

 

Lo scorso dicembre è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria scaduto il 31/12/2012.
Il contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 01 gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2024
Il rinnovo prevedeva gli aumenti dei minimi contrattuali operando il calcolo sui livelli retributivi del II livello operai (parametro 108) e II livello impiegati (parametro 108), per cui erano stati riparametrati redazionalmente, secondo la scala parametrale in vigore.
L’incremento dei minimi contrattuali del II livello operai e del II livello impiegati pari a complessivi 100 Euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale così riparametrati:
– 1° dicembre 2021 Euro 50 lordi.
– 1° marzo 2023 Euro 50 lordi.
Pertanto, queste sono le tabelle pubblicate dalle parti

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

 

Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/12/2021

Livello

Paga conglobata al 1/12/2011

Aumenti 1/12/2021

Totale nazionale conglobato

5 – SPEC. SUPER 1.428,33 56,94 1.485,27
4 – SPECIALIZZ. 1.344,57 53,70 1.398,27
3 – QUAL. SUPER 1.286,55 51,39 1.337,94
2 – QUALIFICATO 1.256,16 50,00 1.306,16
1 – COMUNE 1.159,07 46,30 1.205,37

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

 

Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/12/2021 – Paga oraria

Livello

Minimo retributivo nazionale conglobato

3° elemento 31,36%

Totale salario nazionale

T.f.r. sul minimo naz. conglobato 9,15%

5 – SPEC. SUPER 8,79 2,76 11,55 0,80
4 – SPECIALIZZ. 8,27 2,59 10,86 0,76
3 – QUAL. SUPER 7,92 2,48 10,40 0,72
2 – QUALIFICATO 7,73 2,42 10,15 0,71
1 – COMUNE 7,13 2,24 9,37 0,65

N.B. il 3° elemento e il TFR vanno calcolati sulla somma del minimo nazionale conglobato e del salario integrativo regionale

IMPIEGATI FORESTALI

Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/12/2021

Livello

Paga conglobata al 1/12/2011

Aumenti 1/12/2021

Totale nazionale conglobato

1.765,32 70,37 1.835,69
1.537,80 61,57 1.599,37
1.414,61 56,48 1.471,09
1.329,32 53,24 1.382,56
1.253,46 50,00 1.303,46
1.159,07 46,30 1.205,37

TABELLE DALL’1/3/2023

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

 

Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/3/2023

Livello

Paga conglobata al 1/12/2021

Aumenti 1/3/2023

Totale nazionale conglobato

5 – SPEC. SUPER 1.485,27 56,94 1.542,22
4 – SPECIALIZZ. 1.398,27 53,70 1.451,98
3 – QUAL. SUPER 1.337,94 51,39 1.389,33
2 – QUALIFICATO 1.306,16 50,00 1.356,16
1 – COMUNE 1.205,37 46,30 1.251,66

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/3/2023 – Paga oraria

Livello

Minimo retributivo nazionale conglobato

3° elemento 31,36%

Totale salario nazionale

T.f.r. sul minimo naz. conglobato 9,15%

5 – SPEC. SUPER 9,13 2,86 11,99 0,84
4 – SPECIALIZZ. 8,59 2,69 11,28 0,79
3 – QUAL. SUPER 8,22 2,58 10.80 0,75
2 – QUALIFICATO 8,02 2,52 10,54 0,73
1 – COMUNE 7,41 2,32 9,73 0,68

N.B. il 3° elemento e il TFR vanno calcolati sulla somma del minimo nazionale conglobato e del salario integrativo regionale

 

IMPIEGATI FORESTALI

Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/3/2023

Livello

Paga conglobata al 1/12/2021

Aumenti 1.3.2023

Totale nazionale conglobato

1.835,69 70,37 1.906,06
1.599,37 61,57 1.660,95
1.471,09 56,48 1.527,57
1.382,56 53,24 1.435,80
1.303,46 50,00 1.353,46
1.205,37 46,30 1.251,66

CREDITO ABI: Accordo di integrazione al Protocollo Sicurezza Covid-19

Firmata il 27/1/2022, tra ABI e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB, l’Integrazione al Protocollo condiviso del 28/4/2020, e successive integrazioni, recante “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario”

Nell’incontro del 27 gennaio 2022, ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, hanno sottoscritto il presente verbale di integrazione al Protocollo condiviso 28/4/2020 per contrastare la diffusione del virus Covid-19, individuando adeguate soluzioni per garantire la continuità dei servizi bancari, finanziari e assicurativi con massima e prioritaria attenzione alla salvaguardia della salute e sicurezza delle lavoratrici/lavoratori bancari e della clientela.
In particolare, gli ultimi provvedimenti normativi (art. 3, D.L. n. 1/2022 e successivo DPCM 21/1/2022) attribuiscono alla clientela l’obbligo di possesso delle certificazioni verdi Covid-19 per accedere ai servizi anche bancari e finanziari. Le Parti hanno quindi approfondito i connessi profili applicativi ed hanno conseguentemente individuato le seguenti specifiche misure per la fase di avvio dall’1/2/2022:

– ciascuna banca comunicherà tempestivamente alla clientela, attraverso i propri canali disponibili (siti Internet, e-mail, sms, avvisi all’ingresso, ecc.), l’obbligo del possesso della certificazione verde per l’accesso ai servizi bancari e finanziari dall’1/2/2022, nonché il possibile utilizzo da parte della clientela stessa dei canali internet/mobile banking e degli sportelli automatici;

– ciascuna banca comunicherà al personale le necessarie indicazioni circa le modalità adottate – in coerenza con le previsioni di legge e i chiarimenti del Governo – per le verifiche del possesso della certificazione verde da parte della clientela per l’accesso ai servizi bancari e finanziari; nei confronti delle lavoratrici/lavoratori incaricati dei controlli, le banche terranno in considerazione l’impegno temporale per tale attività, ai fini dello svolgimento delle attività assegnate (esecutive, operative, commerciali, ecc.);

– quanto a situazioni di tensione, le banche forniranno al personale chiare e specifiche indicazioni per la loro gestione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine, al fine di garantire massimo sostegno e tutela alle lavoratrici e ai lavoratori per porre in essere quanto necessario in piena sicurezza, nonché a tutela della clientela;

– fino al 28 febbraio, tenuto conto della prevista verifica, nelle zone rosse e arancioni l’accesso della clientela alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con appuntamento, fatte salve le esigenze non programmabili della clientela stessa solo per operazioni di cassa;

– nelle zone “bianche” e “gialle” l’accesso della clientela sarà consentito – nel pieno rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e con disponibilità di adeguati DPI (mascherine e gel igienizzante) – nei limiti del numero massimo di persone contemporaneamente ammesse in base alla capienza delle filiali determinata in base alla normativa di contrasto al Covid-19.

Circa le missioni del personale viene confermata la necessità di una loro prudente gestione anche in questa specifica fase di incremento dei contagi, fermo restando che le missioni stesse sono comunque sospese/fortemente limitate da/per le zone rosse e da/per le zone arancioni e all’interno delle stesse.
Le Parti inoltre concordano la sospensione fino al 31 marzo delle previsioni contenute nel Verbale di riunione dell’1/12/2021 in oridne alla pianificazione delle attività di formazione.

Retribuzione convenzionale per lavoro all’estero: si applica solo per le attività tabellate

La mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime di tassazione forfetaria basata sulle retribuzioni convenzionali per lavoro prestato all’estero in via continuativa ed esclusiva (Agenzia delle Entrate – Risposta 31 gennaio 2022, n. 54).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la tassazione del reddito percepito da un cittadino italiano iscritto all’AIRE, in relazione all’attività di lavoro dipendente all’estero svolta in modo continuativo e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro subordinato con una associazione senza scopo di lucro, con sede in un Paese UE, qualificata come “organizzazione che fornisce servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi”.
In particolare, si chiede se sia applicabile il regime di tassazione basato sulle retribuzioni convenzionali, considerato che la prestazione è stata svolta dal lavoratore nello Stato estero, in maniera continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro subordinato con l’associazione, nel settore delle “prestazioni di servizi”, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dei 12 mesi, rivestendo la qualifica di “Quadro aziendale” nel ruolo di “Direttore Tecnico”.
Tale criterio di determinazione del reddito, che si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia, comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale stabilita annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nella fattispecie, decreto 11 dicembre 2019, per l’anno d’imposta 2020), senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.
A tal fine:
– il lavoratore, operante all’estero, deve essere inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto ministeriale fissa la retribuzione convenzionale;
– l’attività lavorativa deve essere svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
– l’attività lavorativa svolta all’estero deve costituire l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa deve essere integralmente svolta all’estero;
– il lavoratore nell’arco di dodici mesi deve soggiornare nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Una delle condizioni per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali, dunque, è che il soggetto che presta la propria attività lavorativa all’estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto ministeriale abbia fissato le retribuzioni convenzionali, che sono previste esclusivamente per il settore privato.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime di tassazione basato sulle retribuzioni convenzionali.
Nella fattispecie, il datore di lavoro (un’associazione senza scopo di lucro estera) è catalogato tra le “Organizzazioni che forniscono servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi”.
Con riferimento all’anno d’imposta 2020, i settori previsti dal decreto ministeriale 11 dicembre 2019, con riferimento alla qualifica di “Quadro”, sono quelli di “Industria”, “Industria edile”, “Autotrasporto e spedizione merci”, “Credito”, “Agricoltura”, “Assicurazioni”, “Commercio” e “Trasporto aereo”.
Pertanto, considerato che l’attività del datore di lavoro non è riconducibile tra i settori economici previsti dal decreto ministeriale, deve ritenersi che non sia applicabile il regime delle retribuzioni convenzionali.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in particolare, che l’attività svolta non è riconducibile nell’ambito del settore “Commercio”.

Isa, approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati

Disponibili da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, i 175 modelli per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 29368)

Nel provvedimento in oggetto ci sono le indicazioni per contribuenti e intermediari.

I modelli approvati dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2021 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli Isa, nel settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.

Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2022, definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2022” per il periodo d’imposta 2021 e il programma delle elaborazioni degli indici applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022.

Mobilità sostenibile: dal 13 aprile via alle domande per il credito d’imposta

Dal 13 aprile 2022 sarà possibile presentare l’istanza di credito d’imposta previsto in favore di persone fisiche che dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 hanno consegnano per la rottamazione un veicolo inquinante (categoria M1) e nello stesso periodo hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Il termine di presentazione dell’istanza scade il 13 maggio 2022. (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28363)

Bonus mobilità sostenibile

Il Decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo a basse emissioni di Co2 g/km (con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km), anche usato, un secondo veicolo di inquinante (categoria M1) posseduto da almeno 12 mesi, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro (cd. “bonus mobilità sostenibile”).
Con il Provvedimento n. 28363/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, pari a 5 milioni di euro.

Come presentare l’istanza

L’Istanza deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso una delle seguenti modalità:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’intervallo di tempo 13/4/2022 – 13/5/2022, previsto per la presentazione dell’istanza, è possibile:
a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Ammontare del credito d’imposta

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (13/5/2022), con ulteriore provvedimento, l’Agenzia delle Entrate comunica la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.
Detta percentuale è ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (5 milioni di euro), e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze accolte. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Come si utilizza il credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Il beneficiario deve indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito d’imposta spettante. Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.