Contribuzione agricola: le indicazioni per il “Trascinamento di giornate” 2023

Fornite le istruzioni per gli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli (INPS, circolare 24 gennaio 2024, n. 19).

Anche quest’anno l’INPS ha fornito le indicazioni sulle modalità per usufruire dei benefici del cosiddetto “Trascinamento di giornate” a favore dei lavoratori agricoli per l’anno 2023 (articolo 21, comma 6, Legge n. 223/1991). Si tratta del beneficio previdenziale consistente nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali, sia assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nel 2023, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 102/2004.

Il “Trascinamento di giornate” è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.

Riconoscimento per l’iscrizione negli elenchi anagrafici 2023

Il beneficio in commento è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2023, per almeno 5 giornate, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del Codice Civile che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 della Legge n. 296/2006. Alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti.

Gli adempimenti delle aziende

Le aziende interessate, come di consueto, dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”, reperibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per misure emergenziali straordinarie” del sito istituzionale dell’INPS e fruibile con le consuete modalità di accesso.

Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 della Legge n. 296/2006, così come da decreti/delibere regionali.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle strutture dell’INPS competenti per territorio il modulo “SC95” – “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sempre sul sito dell’Istituto.

La trasmissione dovrà avvenire entro la data del 23 febbraio 2024 per consentire alle strutture territoriali dell’INPS di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2023.