Posticipo del pensionamento: aggiornamenti sull’incentivo

Fornite le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (INPS, circolare 16 giugno 2025, n. 102).

La Legge di bilancio 2025 (articolo, comma 161, Legge n. 207/2024) ha ampliato la platea dei beneficiari dell’incentivo al posticipo del pensionamento, includendo nella misura anche i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Pertanto, l’incentivo, precedentemente riservato solo ai beneficiari di pensione anticipata flessibile (Quota 102), viene ora estesa anche a chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne).

Alla luce di queste modifiche, l’INPS con la circolare in argomento ha illustrato tutte le modalità di applicazione per tutti i settori, inclusi quello domestico e agricolo.

In particolare, i lavoratori interessati devono presentare domanda online all’Istituto, che verificherà i requisiti e comunicherà l’esito entro 30 giorni. Solo dopo l’autorizzazione dell’Istituto, il datore di lavoro potrà applicare l’esonero.

La misura

Possono accedere all’incentivo i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che:

– sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) oppure a forme sostitutive o esclusive;
– maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (Quota 102) o per la pensione anticipata ordinaria;
– scelgono di continuare a lavorare invece di andare in pensione;
– non sono già titolari di pensione diretta (eccetto Assegno di invalidità);
– non hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia.
L’esonero viene applicato dalla prima data utile per il pensionamento, se la domanda è presentata prima; dal mese successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo la maturazione dei requisiti.

L’incentivo cessa quando il lavoratore:

– revoca la facoltà di rinuncia (possibile una sola volta);
– raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia;
– consegue una pensione diretta.

CCNL Farmacie Private: mobilitazione per il rinnovo

I sindacati reputano gli aumenti salariali proposti da Federfarma insufficienti

Con una nota stampa del 12 giugno 2025, le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno annunciato l’avvio della mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore delle Farmacie Private, a seguito del coordinamento sindacale unitario tenutosi lo scorso 19 maggio.

 

La rottura si è avuta, secondo quanto sostengono i sindacati, per via della posizione assunta da Federfarma che ha ribadito un aumento salariale di 120,00 euro complessivi per i prossimi 3 anni di vigenza contrattuale. La suddetta proposta non è stata ben accolta dalle OO.SS. che hanno sottolineato, invece, l’esigenza di adeguare gli stipendi alla crescente inflazione e alla perdita del potere d’acquisto.

 

Inoltre, le Sigle hanno attivato, il 4 giugno scorso, la procedura di raffreddamento prevista dalla normativa, avviando, di fatto, una mobilitazione più ampia che consiste in una serie di assemblee territoriali, presidi in tutta la Penisola, una grande assemblea di categoria, un pacchetto ore di sciopero e una campagna di comunicazione unitaria e coordinata per informare e sensibilizzare i dipendenti. 

CCNL Edilizia (Federterziario): stabiliti gli aumenti retributivi

Dal 1° aprile 2025 operano i nuovi minimi retributivi

Con Verbale di accordo firmato il 13 maggio 2025, le Parti sociali Confimi Industria Edilizia, Federcepicostruzioni, Federterziario, Finco, Ugl, Ceuq e Ancl hanno determinato i nuovi minimi, con decorrenza dal 1° aprile 2025, riparametrati su tutti i livelli di inquadramento come stabiliti nella seguente tabella.

Livelli Minimi dal 1° aprile 2025
VII 2.302,17
VI 2.063,45
V 1.719,54
IV 1.604,90
III 1.490,27
II 1.341,24
I 1.146,36

CCNL Oreficeria – Industria: da giugno incrementi retributivi per i dipendenti del settore

Le Parti Sociali si sono incontrate per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo relativa alla dinamica consuntivata dell’IPCA 2024 

Con accordo siglato il 12 giugno 2025 Confindustria Federorafi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno definito gli incrementi retributivi per gli addetti dei settore orafo argentiero e della gioielleria, da applicarsi dal 1° giugno 2025. 

Livelli Minimi
dal 1° giugno 2025
2a 1.574,39
3a 1.734,59
4a 1.804,87
5a 1.928,22
5a Super 2.058,07
6a 2.212,40
7a 2.405,58

 

IVA per impianto agrivoltaico avanzato: mancanza presupposti per il reverse charge

L’Agenzia delle entrate si sofferma a fornire chiarimenti sul regime fiscale applicabile all’installazione di impianti agrivoltaici e sulla possibilità di assoggettamento al reverse charge (Agenzia delle entrate, risposta 16 giugno 2025, n. 156).

Nel caso prospettato, un contribuente intende realizzare un impianto agrivoltaico avanzato su un terreno in conduzione e chiede se le operazioni di acquisto e installazione di tali impianti possano beneficiare del reverse charge IVA,  come già applicato per i suoi impianti fotovoltaici integrati in serre.

 

Per “impianto agrivoltaico” si intende “un impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione”.
Per “sistema agrivoltaico avanzato” si intende “un sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest’ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell’area”.

 

In merito ai profili IVA, l’Agenzia ricorda che l’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) del Decreto IVA prevede il reverse charge per “le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

 

La circolare n. 14/E/2015 chiarisce che il Legislatore ha inteso limitare la disposizione ai “fabbricati“, non alla più ampia categoria dei “beni immobili”. La norma si riferisce sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, inclusi quelli di nuova costruzione e le loro parti, nonché gli edifici in corso di costruzione (categoria catastale F3) e le “unità in corso di definizione” (categoria catastale F4).
Non rientrano nella nozione di “edificio” e sono quindi escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi che hanno ad oggetto “terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc.”, a meno che questi non costituiscano un “elemento integrante dell’edificio stesso”.
La circolare 37/E/2015 conferma la necessità di un “nesso funzionale rispetto all’edificio (rectius fabbricato)” per l’applicazione del reverse charge in caso di installazione di impianti fotovoltaici. Tale nesso sussiste per gli impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati e per quelli a terra installati sugli edifici e in aree pertinenziali al fabbricato. Pertanto, “gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati, sempre che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome, sono soggetti al meccanismo del reverse charge”.
Al contrario, “l’installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante, non dovrà essere assoggettata al meccanismo del reverse charge”.

 

Il descritto “nesso funzionale con l’edificio” non è rinvenibile in linea di principio per gli impianti agrivoltaici con le caratteristiche evidenziate dal contribuente nel caso di specie. Tali impianti sono infatti installati su un terreno agricolo e non sono né funzionali né serventi a un edificio. La loro installazione, pertanto, esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) del Decreto IVA.

I nuovi requisiti per l’Indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo

Fornite informazioni sulle novità in vigore dal 1° gennaio 2025 in materia di IDIS (INPS, circolare 13 giugno 2025, n. 101).

L’INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 611, Legge n. 207/2024) all’istituto dell‘Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS).

In particolare, il comma 611 della Legge n. 207/2024 è intervenuto modificando, a fare data dal 1° gennaio 2025, alcuni requisiti di accesso previsti dal D.Lgs. n. 175/2023, nonché le modalità di calcolo della durata della prestazione e il termine ultimo per la presentazione della relativa domanda di accesso alla misura, abrogando inoltre le misure di politica attiva per i percettori dell’indennità.

Pertanto, dall’inizio dell’anno in corso, i nuovi requisiti che i lavoratori devono possedere al momento della presentazione della domanda sono:

– essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
– essere residenti in Italia da almeno un anno;
– essere in possesso di un reddito ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
– avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al FPLS. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di Indennità di discontinuità, di Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di Indennità NASpI nel medesimo anno;
– avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS;
– non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’Indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 81/2015;
– non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

CCNL Rai: nuovo incontro con i sindacati

Oggetto dell’incontro sono stati Piano Industriale, Rai Way e Modelli Produttivi

In data 6 giugno 2025 si è svolto l’incontro tra le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, e Libersind-Confsal e Rai su Piano Industriale e Immobiliare, Rai Way, Modelli Produttivi e Organico.

Per quanto concerne il Piano industriale l’incontro ha visto la conferma da parte di Rai di tutti i pilastri del Piano Industriale, inclusi il Piano Immobiliare e gli obiettivi industriali ed editoriali. L’Azienda ha ribadito il rispetto del cronoprogramma e la centralità dell’adeguamento degli immobili per la trasformazione di Rai.

Per quanto riguarda Rai Way, l’Azienda ha confermato la sua importanza strategica per il Gruppo, ma ha anche dichiarato di voler dare seguito alla possibilità di alienare il pacchetto azionario di maggioranza detenuto da Rai o di favorire una fusione. Le OO.SS., pur ribadendo le proprie posizioni, hanno espresso forti dubbi sull’effettiva fattibilità di tale operazione, considerandola un asset strategico per Rai e per il Paese e invitando alla massima prudenza.

Altro tema trattato nell’incontro ha riguardato i Modelli Produttivi e l’Organico. Rai ha richiamato le Linee Guida, ma senza fornire dettagli specifici o una scadenza temporale per l’avvio della discussione concreta con le OO.SS., indicando che il confronto potrà iniziare solo dopo la conclusione dei “tavoli di lavoro” interni. Tale impostazione ha generato profonda insoddisfazione e forte protesta da parte dei sindacati, che hanno definito il metodo di confronto “unilaterale e arrogante”. 

Le OO.SS. hanno sollecitato un rapido completamento dei “tavoli di lavoro” e l’inizio di un confronto serrato sui modelli produttivi e organizzativi, ritenendoli essenziali per la difesa dei perimetri occupazionali. 

È stata inoltre richiesta la riapertura di un confronto sulla stabilizzazione dei Giornalisti nelle Reti e sulle ricadute per la figura dell’Autore, nonché sul cosiddetto “Polo Regia“.

Definizione degli importi delle deduzioni forfetarie per autotrasportatori

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2024  (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 13 giugno 2025, n. 63).

l Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, annuncia la definizione degli importi delle agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori per l’anno 2025.

 

Queste agevolazioni riguardano le deduzioni forfetarie per spese non documentate e sono state stabilite sulla base delle risorse disponibili, in conformità con l’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

 

Per il periodo d’imposta 2024, è prevista una deduzione forfetaria di 48,00 euro per spese non documentate relative ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (specificamente per l’autotrasporto merci per conto di terzi).

Tale deduzione spetta una sola volta per ogni giorno in cui vengono effettuati i trasporti, indipendentemente dal numero di viaggi compiuti in quella giornata.

 

L’agevolazione fiscale si applica anche ai trasporti eseguiti personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.

In questo caso, l’importo della deduzione è pari al 35% di quello riconosciuto per i trasporti effettuati oltre il territorio comunale.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2025 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici “43” e “44” e nel rigo RG22 i codici “16” e “17”, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI. Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. 

CCNL Pulizia: siglato il rinnovo del contratto

Anip-Confindustria non firma il contratto e abbandona il tavolo negoziale

Nei giorni scorsi, al termine di un lungo e complesso negoziato, è stata siglata tra Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti e le associazioni datoriali Legacoop, Confcooperative, Agci Servizi e Unionservizi Confapi l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale Imprese di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi tra i sindacati di categoria, applicabile ai circa 600mila lavoratori del comparto. Anip Confindustria è stata l’unica associazione datoriale ad abbandonare il tavolo negoziale e a non firmare il contratto. 

Dal punto di vista retributivo le Parti Sociali hanno stabilito un aumento salariale di 215,00 euro in vigore dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2028. L’incremento economico sviluppa, per una lavoratrice o lavoratore al secondo livello, una massa salariale pari a 5.705,00 euro, entro la data di vigenza del contratto. Confermata, inoltre, la clausola di adeguamento salariale per il periodo 2025-2028 e l’erogazione dell’importo complessivo, con il pieno recupero dell’inflazione per il periodo 2021-2024.

In materia di orario di lavoro è stato definito l’aumento dell’orario minimo per i part-time a 15 ore settimanali, il consolidamento automatico delle ore supplementari e l’inserimento della clausola di deterrenza per le aziende inottemperanti, con l’incremento del 30% dell’orario individuale settimanale. È stata inoltre definita l’integrazione al 100%, per ulteriori 90 giorni di congedo, dell’indennità per le donne vittime di violenza, la costituzione di un gruppo di lavoro per l’aggiornamento e la razionalizzazione della sfera di applicazione e l’obbligo di comunicazione preventiva da parte delle aziende per il periodo di comporto malattia.

CCNL Oreficeria Industria: resoconto sul secondo incontro per il rinnovo

C’è l’apertura di Federorafi a valutare positivamente alcuni punti della piattaforma sindacale dello scorso aprile

Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno reso noto, mediante comunicato stampa del 10 giugno 2025, che si è tenuto il secondo incontro per il rinnovo del CCNL Oreficeria Industria, scaduto lo scorso dicembre 2024. Nel corso dell’incontro si sono ottenute le prime risposte sulla piattaforma, presentata dalle Sigle lo scorso aprile, circa le richieste normative ed economiche, tra cui gli aumenti retributivi. Sulla parte retributiva, infatti, Federorafi si è detta disponibile a regolare la trasferta e la reperibilità che, ad oggi, non figura nel contratto. Sugli aumenti, la Parte datoriale ha dichiarato la propria disponibilità a replicare la struttura messa in atto lo scorso anno.

 

La Parte datoriale si è resa disponibile ad aggiornare la parte relativa all’inquadramento professionale, inserendo nuovi profili professionali. Inoltre, si è parlato anche della formazione professionale, a partire dalle 24 ore previste dal CCNL. Su questo punto, Federorafi è disponibile ad aderire a MetApprendo.

 

Per quanto riguarda la parte relativa alla prevenzione e alla sicurezza sono necessari alcuni approfondimenti al fine di valutare la richiesta di inserimento dei break formativi in caso di infortuni, insieme ad un aumento delle ore di permesso sindacale per gli Rls.

 

Le OO.SS. hanno ribadito la necessità di stabilizzare i lavoratori senza un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Mentre, per quanto riguarda la richiesta della riduzione dell’orario di lavoro è necessario, per le Sigle, che i lavoratori possano godere delle ferie, dei permessi di riduzione previsti, escludendo la loro monetizzazione.

 

Il prossimo incontro è fissato per il prossimo 8 luglio.